Art. 38
Sicurezza dell’Agenzia
In vigore dal 14 nov 2018
Sicurezza dell’Agenzia
1. L’Agenzia è responsabile della sicurezza e del mantenimento dell’ordine negli edifici, nei locali e sui terreni da essa utilizzati. L’Agenzia applica i principi di sicurezza e le pertinenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso dei sistemi IT su larga scala.
2. Gli Stati membri ospitanti prendono tutte le misure efficaci e adeguate per mantenere l’ordine e la sicurezza nelle immediate vicinanze degli edifici, dei locali e dei terreni utilizzati dall’Agenzia e forniscono a quest’ultima una protezione adeguata conformemente all’accordo sulla sede dell’Agenzia e agli accordi relativi ai siti tecnici e di riserva, garantendo nel contempo il libero accesso delle persone autorizzate dall’Agenzia a tali edifici, locali e terreni.
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