Art. 36
Finalità del trattamento dei dati personali
In vigore dal 14 nov 2018
Finalità del trattamento dei dati personali
1. L’Agenzia può trattare i dati personali solo per i seguenti scopi:
a)
ove necessario per lo svolgimento dei compiti di gestione operativa dei sistemi IT su larga scala ad essa affidati ai sensi del diritto dell’Unione;
b)
ove necessario per i suoi compiti amministrativi.
2. In caso di trattamento di dati personali da parte dell’Agenzia per il fine previsto al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, si applica il regolamento (UE) 2018/1725, fatte salve le disposizioni specifiche in materia di protezione e sicurezza dei dati degli atti giuridici dell’Unione che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso dei sistemi.
Storico versioni
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