Art. 34

Trasparenza e comunicazione

In vigore dal 14 nov 2018
Trasparenza e comunicazione 1.   Ai documenti detenuti dall’Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta senza ritardo le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 in base a una proposta del direttore esecutivo. 3.   Le decisioni adottate dall’Agenzia ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea alle condizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 228 e 263 TFUE. 4.   L’Agenzia comunica secondo quanto previsto dagli atti giuridici dell’Unione che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso dei sistemi IT su larga scala e può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nelle materie di sua competenza. L’Agenzia assicura in particolare che, oltre alle pubblicazioni specificate all’, paragrafo 1, lettere r), t), ii), jj), kk) e ll), e all’, paragrafo 9, il pubblico e qualsiasi parte interessata ricevano prontamente informazioni obiettive, accurate, affidabili, complete e di facile comprensione sull’attività da essa svolta. L’assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non reca pregiudizio all’assolvimento effettivo dei compiti dell’Agenzia di cui agli articoli da 3 a 16. Le attività di comunicazione sono svolte in conformità dei pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione. 5.   Qualsiasi persona fisica o giuridica ha il diritto di rivolgersi per iscritto all’Agenzia in una delle lingue ufficiali dell’Unione. La persona interessata ha diritto di ricevere una risposta nella medesima lingua.
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