Art. 32

Responsabilità civile

In vigore dal 14 nov 2018
Responsabilità civile 1.   La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto. 2.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nel contratto concluso dall’Agenzia. 3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l’Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni. 4.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi sulle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 5.   La responsabilità personale dei membri del personale dell’Agenzia nei confronti dell’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni loro applicabili dello statuto dei funzionari o del regime relativo agli altri agenti.
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