Art. 30

Accordo relativo alla sede e accordi relativi ai siti tecnici

In vigore dal 14 nov 2018
Accordo relativo alla sede e accordi relativi ai siti tecnici 1.   Le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’Agenzia negli Stati membri ospitanti e alle strutture che tali Stati membri devono mettere a disposizione, così come le norme specifiche applicabili negli Stati membri ospitanti ai membri del consiglio d’amministrazione, al direttore esecutivo, agli altri membri del personale dell’Agenzia e ai loro familiari, sono fissate nell’accordo sulla sede dell’Agenzia e negli accordi sui siti tecnici. Tali accordi sono conclusi fra l’Agenzia e gli Stati membri ospitanti, previa approvazione del consiglio di amministrazione. 2.   Gli Stati membri che ospitano l’Agenzia garantiscono le condizioni necessarie per il buon funzionamento dell’Agenzia, offrendo anche, fra l’altro, una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e collegamenti di trasporto adeguati.
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Accordo relativo alla sede e accordi relativi ai siti tecnici (Art. 30 Regolamento (UE) 2018/1726) — Testo vigente | Portale Normativo