Art. 28
Personale
In vigore dal 14 nov 2018
Personale
1. Al personale dell’Agenzia, compreso il direttore esecutivo, si applicano lo statuto dei funzionari e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione di detto statuto.
2. Ai fini dell’applicazione dello statuto l’Agenzia è considerata un’agenzia ai sensi dell’articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.
3. Il personale dell’Agenzia è composto di funzionari e agenti temporanei e contrattuali. Il consiglio di amministrazione dà il proprio assenso su base annuale nel caso di contratti che il direttore esecutivo intende rinnovare qualora, a seguito del rinnovo, diventino contratti a tempo indeterminato in base al regime applicabile agli altri agenti.
4. L’Agenzia non assume personale interinale per svolgere mansioni finanziarie considerate sensibili.
5. La Commissione e gli Stati membri possono distaccare temporaneamente funzionari o esperti nazionali presso l’Agenzia. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione che stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l’Agenzia.
6. Fatto salvo l’ dello statuto dei funzionari, l’Agenzia applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.
7. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1726:oj#art-28