Art. 26
Vicedirettore esecutivo
In vigore dal 14 nov 2018
Vicedirettore esecutivo
1. Il direttore esecutivo è assistito da un vicedirettore esecutivo. Il vicedirettore esecutivo fa altresì le veci del direttore esecutivo in sua assenza. Il direttore esecutivo definisce le funzioni del vicedirettore esecutivo.
2. Il vicedirettore esecutivo è nominato dal consiglio d’amministrazione su proposta del direttore esecutivo. Il vicedirettore esecutivo è nominato sulla base del merito e di adeguate competenze in materia amministrativa e gestionale, compresa una pertinente esperienza professionale. Il direttore esecutivo propone almeno tre candidati per il posto di vicedirettore esecutivo. Il consiglio d’amministrazione delibera a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di revocare il vicedirettore esecutivo mediante decisione adottata a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.
3. Il mandato del vicedirettore esecutivo ha una durata di cinque anni. Il consiglio d’amministrazione può prorogare tale mandato una sola volta, per un periodo della durata massima di cinque anni. Il consiglio d’amministrazione adotta tale decisione a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.
Storico versioni
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