Art. 24
Compiti del direttore esecutivo
In vigore dal 14 nov 2018
Compiti del direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo assicura la gestione dell’Agenzia. Il direttore esecutivo assiste e risponde al consiglio di amministrazione. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull’esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull’esercizio delle sue funzioni.
2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Agenzia.
3. Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione dei compiti conferiti all’Agenzia dal presente regolamento. In particolare, il direttore esecutivo è responsabile di quanto segue:
a)
amministrazione corrente dell’Agenzia;
b)
funzionamento dell’Agenzia conformemente al presente regolamento;
c)
preparare e applicare le procedure, le decisioni e le strategie, i programmi e le attività adottate dal consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative modalità di attuazione e dal diritto dell’Unione applicabile;
d)
preparare il documento unico di programmazione e presentarlo al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione e dei gruppi consultivi;
e)
attuare il documento unico di programmazione e riferire in merito al consiglio di amministrazione;
f)
preparare una relazione intermedia sui progressi compiuti nell’attuazione delle attività programmate per l’anno in corso e, previa consultazione dei gruppi consultivi, presentarla al consiglio di amministrazione per adozione entro la fine di agosto di ogni anno;
g)
redigere la relazione annuale di attività consolidata dell’Agenzia e, previa consultazione dei gruppi consultivi, presentarla al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;
h)
elaborare un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne o esterne e alle indagini dell’OLAF e dell’EPPO, e informare due volte l’anno la Commissione sui progressi compiuti e periodicamente il consiglio di amministrazione;
i)
tutelare gli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell’EPPO e dell’OLAF, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l’applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, anche di carattere pecuniario;
j)
preparare una strategia antifrode dell’Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione, come pure monitorarne la corretta e tempestiva attuazione;
k)
redigere un progetto di regolamentazione finanziaria applicabile all’Agenzia e presentarlo al consiglio di amministrazione per adozione, previa consultazione della Commissione;
l)
preparare il progetto di bilancio per l’esercizio successivo, elaborato in base al sistema della formazione del bilancio per attività;
m)
redigere il progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate dell’Agenzia;
n)
attuare il bilancio dell’Agenzia;
o)
definire e attuare un sistema efficace di valutazione e controllo periodici:
i)
dei sistemi IT su larga scala, comprese le statistiche; e
ii)
dell’Agenzia, ivi inclusa la realizzazione efficiente ed efficace dei suoi obiettivi;
p)
fatto salvo l’ dello statuto dei funzionari, stabilire le clausole di riservatezza per conformarsi all’ del regolamento (CE) n. 1987/2006, all’ della decisione 2007/533/GAI, all’, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008, all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013, all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e all’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240;
q)
negoziare e, previa approvazione del consiglio di amministrazione, firmare con gli Stati membri ospitanti l’accordo sulla sede dell’Agenzia e gli accordi relativi ai siti tecnici e di riserva;
r)
preparare le modalità pratiche per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e presentarle al consiglio di amministrazione per adozione;
s)
elaborare le misure di sicurezza necessarie, compresi un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro e, previa consultazione del pertinente gruppo consultivo, presentarli al consiglio di amministrazione per adozione;
t)
sulla base dei risultati del controllo e della valutazione, predisporre le relazioni sul funzionamento tecnico di ogni sistema IT su larga scala di cui all’, paragrafo 1, lettera ff), e la relazione annuale sulle attività del sistema centrale dell’Eurodac di cui all’, paragrafo 1, lettera gg), e, previa consultazione del pertinente gruppo consultivo, presentarle al consiglio di amministrazione per adozione;
u)
preparare le relazioni sullo sviluppo dell’EES di cui all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e sullo sviluppo dell’ETIAS di cui all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 e presentarle al consiglio di amministrazione per adozione;
v)
preparare, a fini di pubblicazione, l’elenco annuale delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II, compreso l’elenco degli uffici N.SIS II e degli uffici SIRENE, e l’elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nell’EES e nell’ETIAS di cui all’, paragrafo 1, lettera mm), e gli elenchi delle unità di cui all’, paragrafo 1, lettera nn), e presentarli al consiglio di amministrazione per adozione.
4. Il direttore esecutivo svolge ogni altro compito conformemente al presente regolamento.
5. Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell’Agenzia in maniera efficiente ed efficace ed istituire un ufficio locale a tal fine. Prima di adottare tale decisione, il direttore esecutivo deve ottenere il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro o degli Stati membri interessati. La decisione del direttore esecutivo precisa l’ambito delle attività che devono essere espletate presso l’ufficio locale al fine di evitare costi inutili e duplicazioni di funzioni amministrative dell’Agenzia. Le attività svolte nei siti tecnici non sono eseguite in un ufficio locale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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