Art. 23
Modalità di voto del consiglio di amministrazione
In vigore dal 14 nov 2018
Modalità di voto del consiglio di amministrazione
1. Fatti salvi il paragrafo 5 del presente articolo, l’, paragrafo 1, lettere b) e r), l’, paragrafo 1, e l’, paragrafo 8, le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza dei membri aventi diritto di voto.
2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.
3. Ogni membro nominato da uno Stato membro che, in base al diritto dell’Unione, è vincolato da qualsiasi atto giuridico dell’Unione che disciplini lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di un sistema IT su larga scala gestito dall’Agenzia può votare sulle questioni riguardanti quel sistema.
La Danimarca può votare sulle questioni riguardanti un sistema IT su larga scala qualora decida, ai sensi dell’ del protocollo n. 22, di recepire nel proprio diritto interno l’atto giuridico dell’Unione che disciplina lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di tale particolare sistema IT su larga scala.
4. L’ si applica al diritto di voto dei rappresentanti dei paesi che hanno concluso con l’Unione accordi riguardanti la loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac.
5. In caso di disaccordo tra i membri sulla questione se una votazione riguardi o meno uno specifico sistema IT su larga scala, qualsiasi decisione che stabilisca che la votazione non riguarda tale specifico sistema IT su larga scala è adottata a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione aventi diritto di voto.
6. Il presidente, o il vicepresidente quando sostituisce il presidente, non vota. Il diritto di voto del presidente, o del vicepresidente quando sostituisce il presidente, è esercitato dal suo supplente.
7. Il direttore esecutivo non vota.
8. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce in modo più dettagliato le regole di voto, in particolare le condizioni alle quali un membro può agire a nome di un altro e, se del caso, i requisiti relativi al quorum.
Storico versioni
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