Art. 21

Presidente del consiglio di amministrazione

In vigore dal 14 nov 2018
Presidente del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente fra i propri membri nominati dagli Stati membri che, in base al diritto dell’Unione, sono pienamente vincolati da tutti gli atti giuridici dell’Unione che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti dall’Agenzia. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente in caso di suo impedimento. 2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una volta. Qualora l’appartenenza del presidente e del vicepresidente al consiglio di amministrazione termini in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo scade automaticamente alla stessa data.
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Presidente del consiglio di amministrazione (Art. 21 Regolamento (UE) 2018/1726) — Testo vigente | Portale Normativo