Art. 20

Composizione del consiglio di amministrazione

In vigore dal 14 nov 2018
Composizione del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione. Ogni rappresentante ha diritto di voto a norma dell’. 2.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente assume la rappresentanza del membro in sua assenza o nel caso in cui il membro sia eletto presidente o vicepresidente del consiglio di amministrazione e presieda la riunione del consiglio di amministrazione. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base all’alto livello della loro esperienza e competenza in materia di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e alle loro conoscenze in materia di protezione di dati, tenuto conto delle loro competenze di tipo gestionale, amministrativo e di bilancio. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si sforzano di limitare l’avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione. 3.   La durata del mandato dei membri e dei loro supplenti è di quattro anni ed è rinnovabile. Alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino al rinnovo del mandato o fino alla loro sostituzione. 4.   I paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e all’Eurodac partecipano alle attività dell’Agenzia. Ciascuno di essi nomina un rappresentante e un supplente nel consiglio di amministrazione.
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