Art. 22

Riunioni del consiglio di amministrazione

In vigore dal 14 nov 2018
Riunioni del consiglio di amministrazione 1.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente. 2.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. 3.   Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione, su richiesta del direttore esecutivo o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto. 4.   Europol e Eurojust possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando sono all’ordine del giorno questioni concernenti il SIS II in relazione all’applicazione della decisione 2007/533/GAI. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all’ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all’applicazione del regolamento (UE) 2016/1624. Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all’ordine del giorno questioni concernenti il VIS in relazione all’applicazione della decisione 2008/633/GAI o questioni concernenti l’Eurodac in relazione all’applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013. Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all’ordine del giorno questioni concernenti l’EES in relazione all’applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 o questioni concernenti l’ETIAS in relazione al regolamento (UE) 2018/1240. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando sono all’ordine del giorno questioni concernenti l’ETIAS in relazione all’applicazione del regolamento 2018/1240. Il consiglio di amministrazione può invitare a presenziare alle riunioni in veste di osservatore qualsiasi altra persona il cui parere possa essere rilevante. 5.   I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti possono farsi assistere da consulenti o esperti, in particolare membri dei gruppi consultivi, fatte salve le disposizioni del regolamento interno del consiglio di amministrazione. 6.   L’Agenzia provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1726:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riunioni del consiglio di amministrazione (Art. 22 Regolamento (UE) 2018/1726) — Testo vigente | Portale Normativo