Art. 25

Nomina del direttore esecutivo

In vigore dal 14 nov 2018
Nomina del direttore esecutivo 1.   Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. La procedura di selezione prevede la pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e in altri strumenti d’informazione adeguati. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo sulla base dei meriti, dell’esperienza comprovata in materia di sistemi IT su larga scala, delle capacità amministrative, finanziarie e gestionali e delle conoscenze in materia di protezione di dati. 2.   Prima della nomina, i candidati proposti dalla Commissione sono invitati a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni. Dopo aver sentito la dichiarazione e le risposte, il Parlamento europeo adotta un parere e può esprimere una preferenza per un candidato. 3.   Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo tenendo conto di tale opinione. 4.   Se il consiglio di amministrazione decide di nominare un candidato diverso da quello per il quale il Parlamento europeo aveva espresso una preferenza, informa per iscritto il Parlamento europeo e il Consiglio del modo in cui è stato tenuto conto del parere del Parlamento europeo. 5.   Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell’Agenzia. 6.   Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 5, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni. 7.   Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell’intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni. 8.   Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo. 9.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dall’incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione, che agisce su proposta della maggioranza dei membri aventi diritto di voto o della Commissione. 10.   Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall’incarico a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto. 11.   Ai fini della conclusione del contratto di lavoro con il direttore esecutivo l’Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell’Agenzia ai sensi dell’, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
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