Art. 27
Gruppi consultivi
In vigore dal 14 nov 2018
Gruppi consultivi
1. I seguenti gruppi consultivi forniscono al consiglio di amministrazione le competenze tecniche relative ai sistemi IT su larga scala, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività:
a)
gruppo consultivo SIS II;
b)
gruppo consultivo VIS;
c)
gruppo consultivo Eurodac;
d)
gruppo consultivo EES-ETIAS;
e)
ogni altro gruppo consultivo relativo a un sistema IT su larga scala, se così previsto dal pertinente atto giuridico dell’Unione che ne disciplina lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso.
2. Ogni Stato membro che, in base al diritto dell’Unione, sia vincolato da un atto giuridico dell’Unione che disciplini lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di un dato sistema IT su larga scala e la Commissione nominano un membro in seno al gruppo consultivo relativo a quel sistema IT su larga scala, con un mandato di quattro anni rinnovabile.
La Danimarca nomina un membro in seno al gruppo consultivo relativo a un dato sistema IT su larga scala qualora decida, ai sensi dell’ del protocollo n. 22, di recepire nel proprio diritto interno l’atto giuridico dell’Unione che disciplina lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di quel sistema IT su larga scala.
Ciascun paese associato all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac che partecipi a un determinato sistema IT su larga scala nomina un membro in seno al gruppo consultivo relativo a quel sistema IT su larga scala.
3. Europol, Eurojust e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono nominare un rappresentante ciascuno in seno al gruppo consultivo SIS II. Europol può nominare anche un rappresentante in seno ai gruppi consultivi VIS, Eurodac ed EES/ETIAS. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può nominare anche un rappresentante in seno al gruppo consultivo EES-ETIAS.
4. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti non sono membri di nessun gruppo consultivo. Il direttore esecutivo o un suo rappresentante può presenziare a tutte le riunioni dei gruppi consultivi in qualità di osservatore.
5. I gruppi consultivi cooperano tra di loro ove necessario. Le procedure per il funzionamento e la cooperazione dei gruppi consultivi sono stabilite nel regolamento interno dell’Agenzia.
6. Quando preparano un parere, i membri di ogni gruppo consultivo si adoperano per giungere a un consenso. Se tale consenso non è raggiunto, si considera che il parere del gruppo consultivo rispecchi la posizione motivata della maggioranza dei membri. Sono messe a verbale anche la posizione o le posizioni di minoranza motivate. L’, paragrafi 3 e 5, si applica di conseguenza. I membri che rappresentano i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac possono esprimere pareri in merito alle questioni sulle quali non hanno diritto di voto.
7. Ciascuno Stato membro e ciascun paese associato all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac facilitano le attività dei gruppi consultivi.
8. L’ si applica alla presidenza dei gruppi consultivi, mutatis mutandis.
Storico versioni
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