Art. 29

Interesse pubblico

In vigore dal 14 nov 2018
Interesse pubblico I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo e i membri dei gruppi consultivi si impegnano ad agire nell’interesse pubblico. A tal fine, emettono pubblicamente ogni anno una dichiarazione scritta d’impegno, che è pubblicata nel sito web dell’Agenzia. L’elenco dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri dei gruppi consultivi è pubblicato nel sito web dell’Agenzia.
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