Art. 42
Partecipazione dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento di Dublino e a Eurodac
In vigore dal 14 nov 2018
Partecipazione dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento di Dublino e a Eurodac
1. L’Agenzia è aperta alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l’Unione accordi riguardanti la loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac.
2. Conformemente alle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1, sono concluse intese per specificare, in particolare, la natura, la portata e le regole dettagliate di partecipazione ai lavori dell’Agenzia dei paesi terzi di cui al paragrafo 1, comprese le disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sui diritti di voto.
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