Art. 42

Partecipazione dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento di Dublino e a Eurodac

In vigore dal 14 nov 2018
Partecipazione dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento di Dublino e a Eurodac 1.   L’Agenzia è aperta alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l’Unione accordi riguardanti la loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac. 2.   Conformemente alle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1, sono concluse intese per specificare, in particolare, la natura, la portata e le regole dettagliate di partecipazione ai lavori dell’Agenzia dei paesi terzi di cui al paragrafo 1, comprese le disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sui diritti di voto.
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Partecipazione dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento di Dublino e a Eurodac (Art. 42 Regolamento (UE) 2018/1726) — Testo vigente | Portale Normativo