Art. 43
Cooperazione con organizzazioni internazionali e altri organismi competenti
In vigore dal 14 nov 2018
Cooperazione con organizzazioni internazionali e altri organismi competenti
1. Ove previsto da un atto giuridico dell’Unione, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, l’Agenzia può, mediante la conclusione di accordi di collaborazione, instaurare e mantenere relazioni con organizzazioni internazionali e con i relativi organi subordinati, disciplinati dal diritto pubblico internazionale, o con altri soggetti o organismi competenti istituiti da, o sulla base di, un accordo tra due o più Stati.
2. Conformemente al paragrafo 1, possono essere conclusi accordi di collaborazione che specifichino, in particolare, l’ambito, la natura, la finalità e la portata di tale cooperazione. Tali accordi di collaborazione possono essere conclusi solo con l’autorizzazione del consiglio di amministrazione e previa approvazione dalla Commissione.
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