Art. 41
Cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione
In vigore dal 14 nov 2018
Cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione
1. Nelle materie contemplate dal presente regolamento l’Agenzia collabora con la Commissione, le altre istituzioni dell’Unione e gli altri organi e organismi dell’Unione, specialmente quelli istituiti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per assicurare, tra l’altro, il coordinamento, realizzare risparmi sul piano finanziario, evitare duplicazioni e promuovere sinergie e complementarità nelle loro rispettive attività.
2. L’Agenzia coopera con la Commissione nell’ambito di un accordo di collaborazione che stabilisce le modalità operative.
3. Ove opportuno, l’Agenzia consulta e dà seguito alle raccomandazioni dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione concernenti la sicurezza delle reti e dell’informazione.
4. La cooperazione con gli organi e gli organismi dell’Unione rientra nel quadro degli accordi di collaborazione. Il consiglio di amministrazione autorizza tali accordi di collaborazione, tenendo conto del parere della Commissione. Se l’Agenzia non si conforma al parere della Commissione, presenta le motivazioni di tale decisione. Gli accordi di collaborazione possono prevedere la condivisione dei servizi tra le agenzie, se del caso, sulla base della prossimità geografica o degli ambiti politici, nei limiti dei rispettivi mandati e fatti salvi i rispettivi compiti principali. Tali accordi di collaborazione possono stabilire un meccanismo di recupero dei costi.
5. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione usano le informazioni ricevute dall’Agenzia esclusivamente entro i limiti delle loro competenze e fintanto che rispettino i diritti fondamentali, compresi gli obblighi di protezione dei dati. La trasmissione ulteriore o ogni altra comunicazione di dati personali trattati dall’Agenzia a istituzioni, organi e organismi dell’Unione sono soggette ad accordi di collaborazione specifici riguardanti lo scambio di dati personali e alla previa approvazione del Garante europeo della protezione dei dati. Qualsiasi trasferimento di dati personali da parte dell’Agenzia deve rispettare gli . Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni classificate, tali accordi di collaborazione prevedono che l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione rispetti regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall’Agenzia.
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