Art. 33

Regime linguistico

In vigore dal 14 nov 2018
Regime linguistico 1.   Il regolamento n. 1 del Consiglio (46) si applica all’Agenzia. 2.   Fatte salve le decisioni adottate in base all’articolo 342 TFUE, il documento unico di programmazione di cui all’, paragrafo 1, lettera r), e la relazione annuale di attività di cui all’, paragrafo 1, lettera t), sono redatti in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. 3.   Fatti salvi gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, il consiglio di amministrazione può adottare una decisione sulle lingue di lavoro. 4.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.
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