Art. 16
Sostegno agli Stati membri e alla Commissione
In vigore dal 14 nov 2018
Sostegno agli Stati membri e alla Commissione
1. Ogni Stato membro può chiedere all’Agenzia di prestargli consulenza per quanto riguarda il collegamento tra il suo sistema nazionale e i sistemi centrali dei sistemi IT su larga scala gestiti dall’Agenzia.
2. Ogni Stato membro può presentare una richiesta di sostegno ad hoc alla Commissione, che, dopo aver stabilito che tale sostegno è necessario in virtù di esigenze eccezionali nel settore della sicurezza o della migrazione, la trasmette senza ritardo all’Agenzia. L’Agenzia comunica tali richieste al consiglio di amministrazione. Qualora la valutazione della Commissione sia negativa, lo Stato membro ne è informato.
La Commissione verifica se l’Agenzia ha risposto tempestivamente alla richiesta dello Stato membro. La relazione annuale di attività dell’Agenzia riporta informazioni dettagliate sulle azioni che l’Agenzia ha intrapreso per fornire sostegno ad hoc agli Stati membri e sui relativi costi.
3. All’Agenzia può essere altresì chiesto di prestare consulenza o sostegno alla Commissione su questioni di carattere tecnico relative a sistemi esistenti o nuovi, anche tramite studi o collaudi. L’Agenzia informa il consiglio di amministrazione di tali richieste.
4. Un gruppo composto da almeno cinque Stati membri può assegnare all’Agenzia il compito di sviluppare, gestire o ospitare una componente IT comune che li assista nell’attuazione degli aspetti tecnici degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione sui sistemi decentrati nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tali soluzioni IT comuni lasciano impregiudicati gli obblighi che il diritto applicabile dell’Unione impone agli Stati membri richiedenti, in particolare per quanto riguarda l’architettura di tali sistemi.
In particolare, gli Stati membri richiedenti possono incaricare l’Agenzia di istituire una componente o un router comune per le informazioni anticipate sui passeggeri e per i dati del codice di prenotazione dei passeggeri quale strumento di assistenza tecnica per agevolare la connettività con i vettori aerei, al fine di assistere gli Stati membri nell’attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio (44) e della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio (45). In tal caso l’Agenzia raccoglie a livello centrale i dati dei vettori aerei e li trasmette agli Stati membri attraverso la componente o il router comune. Gli Stati membri richiedenti adottano le misure necessarie a garantire che i vettori aerei trasferiscano i dati tramite l’Agenzia.
L’Agenzia è incaricata di sviluppare, gestire o ospitare una componente IT comune unicamente previa approvazione della Commissione e in caso di decisione favorevole da parte del consiglio di amministrazione.
Gli Stati membri richiedenti affidano all’Agenzia i compiti di cui al primo e al secondo comma tramite un accordo di delega che definisce le condizioni per la delega dei compiti nonché il calcolo di tutti i costi pertinenti e il metodo di fatturazione. Tutti i costi pertinenti sono coperti dagli Stati membri partecipanti. L’accordo di delega è conforme agli atti giuridici dell’Unione che disciplinano i sistemi in questione. L’Agenzia informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell’accordo di delega approvato e delle eventuali modifiche apportate allo stesso.
Altri Stati membri possono chiedere di partecipare a una soluzione IT comune se tale possibilità è prevista dall’accordo di delega, precisando in particolare le conseguenze finanziarie di tale partecipazione. L’accordo di delega è modificato di conseguenza, previe approvazione preliminare della Commissione e decisione favorevole del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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