Art. 14

Monitoraggio della ricerca

In vigore dal 14 nov 2018
Monitoraggio della ricerca 1.   L’agenzia segue gli sviluppi della ricerca d’interesse per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di Eurodac, dell’EES, dell’ETIAS, di DubliNet e di altri sistemi IT su larga scala di cui all’, paragrafo 5. 2.   L’Agenzia può contribuire all’attuazione delle parti del programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea che riguardano i sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, qualora la Commissione le abbia delegato i pertinenti poteri l’Agenzia svolge i seguenti compiti: a) gestione di alcune fasi di esecuzione del programma e di alcune fasi della vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione; b) adozione degli atti di esecuzione del bilancio e delle entrate e delle spese, ed esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma; e c) prestazione di sostegno nell’attuazione dei programmi. 3.   L’Agenzia riferisce periodicamente e almeno una volta l’anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, al Garante europeo della protezione dei dati circa gli sviluppi di cui al presente articolo, fatti salvi gli obblighi di relazione concernenti l’attuazione delle parti del programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea di cui al paragrafo 2.
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Monitoraggio della ricerca (Art. 14 Regolamento (UE) 2018/1726) — Testo vigente | Portale Normativo