Art. 12

Qualità dei dati

In vigore dal 14 nov 2018
Qualità dei dati Fatte salve le responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda i dati inseriti nei sistemi, l’Agenzia, in stretta collaborazione con i suoi gruppi consultivi e insieme alla Commissione, lavora all’istituzione, per tutti i suddetti sistemi, di meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e di indicatori comuni sulla qualità dei dati, e allo sviluppo di un archivio centrale di relazioni e statistiche contenente unicamente dati anonimizzati, nel rispetto delle disposizioni specifiche degli atti giuridici dell’Unione che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso dei sistemi.
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Qualità dei dati (Art. 12 Regolamento (UE) 2018/1726) — Testo vigente | Portale Normativo