Art. 12
Qualità dei dati
In vigore dal 14 nov 2018
Qualità dei dati
Fatte salve le responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda i dati inseriti nei sistemi, l’Agenzia, in stretta collaborazione con i suoi gruppi consultivi e insieme alla Commissione, lavora all’istituzione, per tutti i suddetti sistemi, di meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e di indicatori comuni sulla qualità dei dati, e allo sviluppo di un archivio centrale di relazioni e statistiche contenente unicamente dati anonimizzati, nel rispetto delle disposizioni specifiche degli atti giuridici dell’Unione che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso dei sistemi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1726:oj#art-12