Art. 11
Compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione
In vigore dal 14 nov 2018
Compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione
1. L’Agenzia svolge tutti i compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione dei sistemi conferitile dagli atti giuridici dell’Unione che disciplinano i sistemi, ad eccezione del caso dei sistemi che per l’infrastruttura di comunicazione utilizzano EuroDomain. Nel caso dei sistemi che utilizzano in tal modo EuroDomain, la Commissione è responsabile dei compiti di esecuzione del bilancio, di acquisizione e di rinnovo e degli aspetti contrattuali. Conformemente agli atti giuridici dell’Unione che disciplinano i sistemi che utilizzano EuroDomain, i compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione, compresi la gestione operativa e la sicurezza, devono essere suddivisi tra l’Agenzia e la Commissione. Per assicurare la coerenza tra l’esercizio delle loro rispettive responsabilità, tra l’agenzia e la Commissione sono conclusi accordi di lavoro operativi, rispecchiati in un memorandum d’intesa.
2. L’infrastruttura di comunicazione è gestita e controllata adeguatamente in modo da proteggerla da minacce e da garantire la sua sicurezza e quella dei sistemi, compresa la sicurezza dei dati scambiati attraverso l’infrastruttura di comunicazione.
3. L’Agenzia adotta misure adeguate, compresi piani di sicurezza, volte tra l’altro ad impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che durante la trasmissione di dati personali o il trasporto dei supporti di dati, i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione. Tutte le informazioni operative connesse al sistema circolano criptate nell’infrastruttura di comunicazione.
4. Compiti relativi alla realizzazione, all’installazione, alla manutenzione e al monitoraggio dell’infrastruttura di comunicazione possono essere affidati a soggetti o ad organismi esterni di diritto privato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tali compiti sono svolti sotto la responsabilità e la stretta supervisione dell’Agenzia.
Nello svolgimento dei compiti di cui al primo comma, tutti i soggetti o gli organismi esterni di diritto privato, tra cui i gestori della rete, sono vincolati dalle misure di sicurezza di cui al paragrafo 3 e non hanno accesso in alcun modo ai dati operativi memorizzati nei sistemi o trasferiti mediante l’infrastruttura di comunicazione né allo scambio SIRENE relativo al SIS II.
5. La gestione delle chiavi criptate rimane di competenza dell’Agenzia e non è esternalizzata ad alcun soggetto esterno di diritto privato. Sono fatti salvi i contratti esistenti sulle infrastrutture di comunicazione del SIS II, del VIS e dell’Eurodac.
Storico versioni
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