Art. 10

Soluzioni tecniche che richiedono condizioni specifiche prima dell’attuazione

In vigore dal 14 nov 2018
Soluzioni tecniche che richiedono condizioni specifiche prima dell’attuazione Qualora gli atti giuridici dell’Unione che disciplinano i sistemi sotto la responsabilità dell’Agenzia impongano a quest’ultima di mantenere tali sistemi in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e senza compromettere tali atti giuridici dell’Unione, l’Agenzia implementa soluzioni tecniche al fine di soddisfare tali requisiti. Qualora tali soluzioni tecniche richiedano una duplicazione di un sistema o una duplicazione dei componenti di un sistema, esse sono attuate soltanto a seguito di una valutazione d’impatto e di un’analisi costi-benefici indipendenti commissionate dall’Agenzia e previa consultazione della Commissione e decisione favorevole del consiglio di amministrazione. La valutazione d’impatto esamina altresì le esigenze presenti e future in termini di capacità di accoglienza dei siti tecnici esistenti in relazione allo sviluppo di siffatte soluzioni tecniche, nonché gli eventuali rischi relativi all’attuale configurazione operativa.
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