Art. 15
Progetti pilota, prototipi e attività di collaudo
In vigore dal 14 nov 2018
Progetti pilota, prototipi e attività di collaudo
1. Su richiesta esplicita e circostanziata della Commissione, che ne ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio con almeno tre mesi di anticipo, previa decisione positiva del consiglio di amministrazione, può essere affidata all’Agenzia, in conformità dell’, paragrafo 1, lettera u), del presente regolamento, e tramite un accordo di delega, la realizzazione di progetti pilota di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per lo sviluppo o la gestione operativa di sistemi IT su larga scala a norma degli articoli da 67 a 89 TFUE, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
L’Agenzia riferisce regolarmente al Parlamento europeo, al Consiglio e, per quanto riguarda il trattamento di dati personali, al Garante europeo della protezione dei dati circa l’evoluzione dei progetti pilota realizzati dall’Agenzia ai sensi del primo comma.
2. Gli stanziamenti per i progetti pilota di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che sono stati richiesti dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1 sono iscritti in bilancio per non più di due esercizi consecutivi.
3. Su richiesta della Commissione o del Consiglio, dopo aver informato il Parlamento europeo e previa decisione positiva del consiglio di amministrazione possono essere affidati all’Agenzia, tramite un accordo di delega, compiti di esecuzione del bilancio per i prototipi finanziati nell’ambito dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti istituito dal regolamento (UE) n. 515/2014, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
4. A seguito di una decisione positiva del consiglio di amministrazione, l’Agenzia può programmare e condurre attività di collaudo sugli aspetti contemplati dal presente regolamento e da uno degli atti giuridici dell’Unione che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso dei sistemi.
Storico versioni
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