Art. 1

Oggetto

In vigore dal 14 nov 2018
Oggetto 1.   È istituita un’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («Agenzia»). 2.   L’Agenzia istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con il regolamento (UE) n. 1077/2011. 3.   L’Agenzia è responsabile della gestione operativa del sistema d’informazione Schengen (SIS II), del sistema d’informazione visti (VIS) e del sistema per il confronto delle impronte digitali Eurodac. 4.   L’Agenzia è responsabile della preparazione, dello sviluppo o della gestione operativa del sistema di ingressi/uscite (EES), di DubliNet e del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). 5.   L’Agenzia può essere incaricata della preparazione, dello sviluppo o della gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia diversi da quelli di cui ai paragrafi 4 e 4 del presente articolo, ivi compresi i sistemi esistenti, solo se così previsto dai pertinenti atti giuridici dell’Unione che disciplinano tali sistemi, sulla base degli articoli da 67 a 89 TFUE, tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi della ricerca di cui all’ del presente regolamento e dei risultati dei progetti pilota e dei prototipi di cui all’ del presente regolamento. 6.   La gestione operativa comprende tutti i compiti necessari per mantenere operativi i sistemi IT su larga scala conformemente alle disposizioni specifiche applicabili a ciascuno di essi, inclusa la responsabilità dell’infrastruttura di comunicazione da essi utilizzata. Tali sistemi IT su larga scala non si scambiano dati né consentono la condivisione di informazioni o di conoscenze, salvo se così previsto da uno specifico atto giuridico. 7.   L’Agenzia è inoltre incaricata dei compiti seguenti: a) garantire la qualità dei dati in conformità dell’; b) sviluppare le azioni necessarie per consentire l’interoperabilità in conformità dell’; c) effettuare attività di ricerca in conformità dell’; d) realizzare progetti pilota, prototipi e attività di collaudo in conformità dell’; e) prestare sostegno agli Stati membri e alla Commissione in conformità dell’.
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Oggetto (Art. 1 Regolamento (UE) 2018/1726) — Testo vigente | Portale Normativo