Art. 50
Lotta antifrode
In vigore dal 14 nov 2018
Lotta antifrode
1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altri atti illeciti si applicano il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e il regolamento (UE) 2017/1939.
2. L’Agenzia aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF e adotta, senza ritardo, le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell’Agenzia utilizzando i modelli riportati nell’allegato di tale accordo.
3. La Corte dei conti ha il potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell’Unione tramite l’Agenzia.
4. L’OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (49), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziati dall’Agenzia.
5. Fatti salvi i paragrafi 1, 2, 3 e 4, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell’Agenzia contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti, l’OLAF e l’EPPO a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.
Storico versioni
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