Art. 39
Entrata in vigore
In vigore dal 2 ott 2018
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’, l’, gli articoli da 7 a 12, gli , l’, paragrafi da 1 a 4, l’, l’, l’, paragrafi 1, 2 e 3, l’, paragrafi da 1 a 4, l’ e l’ si applicano a decorrere dal 12 dicembre 2020.
L’, l’, l’, paragrafi da 1 a 8, l’, paragrafo 10, e l’ si applicano a decorrere dal 12 dicembre 2023.
Fatta salva la data di applicazione degli , le autorità municipali rendono accessibili le informazioni, le spiegazioni e le istruzioni di cui ai detti articoli al più tardi entro il 12 dicembre 2022.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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