Art. 38

Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

In vigore dal 2 ott 2018
Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 Il regolamento (UE) n. 1024/2012 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Oggetto Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’uso di un sistema di informazione del mercato interno (Internal Market Information — “IMI”) per la cooperazione amministrativa tra i partecipanti all’IMI, compreso il trattamento di dati personali.»; 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’IMI è utilizzato per lo scambio di informazioni, compresi i dati personali, tra i partecipanti all’IMI e per il trattamento di tali informazioni per una delle seguenti finalità: a) la cooperazione amministrativa richiesta conformemente agli atti di cui all’allegato; b) la cooperazione amministrativa oggetto di un progetto pilota eseguito conformemente all’.»; 3) all’, il secondo comma è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) “IMI”: strumento elettronico fornito dalla Commissione per favorire la cooperazione amministrativa tra i partecipanti all’IMI;»; b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) “cooperazione amministrativa”: attività in collaborazione tra i partecipanti all’IMI attraverso lo scambio e il trattamento di informazioni allo scopo di migliorare l’applicazione del diritto dell’Unione;»; c) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) “partecipanti all’IMI”: le autorità competenti, i coordinatori IMI, la Commissione e gli organi e gli organismi dell’Unione;»; 4) all’, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «f) assicurare il coordinamento con organi e organismi dell’Unione e concedere loro l’accesso all’IMI.»; 5) all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli Stati membri, la Commissione e gli organi e organismi dell’Unione istituiscono adeguati strumenti per garantire che agli utenti dell’IMI sia consentito l’accesso ai dati personali trattati nell’ambito dell’IMI soltanto in base al principio della necessità di conoscere e nell’ambito del settore o dei settori del mercato interno per i quali sono stati loro concessi i diritti di accesso conformemente al paragrafo 3.»; 6) l’ è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il garante europeo della protezione dei dati controlla e garantisce l’applicazione del presente regolamento quando la Commissione o gli organi e organismi dell’Unione trattano dati personali nel loro ruolo di partecipanti all’IMI. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 57 e 58 del regolamento (UE) n. 2018/1725 (*1). (*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)»;" b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell’ambito delle rispettive competenze, cooperano al fine di assicurare il controllo coordinato dell’IMI e del suo uso da parte dei partecipanti all’IMI conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) 2018/1725.»; c) il paragrafo 4 è soppresso; 7) l’, paragrafo 1, è soppresso; 8) all’allegato sono aggiunti i punti seguenti: «11. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (*2): articolo 56, articoli da 60 a 66 e articolo 70, paragrafo 1. 12. Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, a procedure e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (*3): , paragrafo 4, e .». (*2)   GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1." (*3)   GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 » "
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