Art. 38
Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012
In vigore dal 2 ott 2018
Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012
Il regolamento (UE) n. 1024/2012 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’uso di un sistema di informazione del mercato interno (Internal Market Information — “IMI”) per la cooperazione amministrativa tra i partecipanti all’IMI, compreso il trattamento di dati personali.»;
2)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’IMI è utilizzato per lo scambio di informazioni, compresi i dati personali, tra i partecipanti all’IMI e per il trattamento di tali informazioni per una delle seguenti finalità:
a)
la cooperazione amministrativa richiesta conformemente agli atti di cui all’allegato;
b)
la cooperazione amministrativa oggetto di un progetto pilota eseguito conformemente all’.»;
3)
all’, il secondo comma è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
“IMI”: strumento elettronico fornito dalla Commissione per favorire la cooperazione amministrativa tra i partecipanti all’IMI;»;
b)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
“cooperazione amministrativa”: attività in collaborazione tra i partecipanti all’IMI attraverso lo scambio e il trattamento di informazioni allo scopo di migliorare l’applicazione del diritto dell’Unione;»;
c)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
“partecipanti all’IMI”: le autorità competenti, i coordinatori IMI, la Commissione e gli organi e gli organismi dell’Unione;»;
4)
all’, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«f)
assicurare il coordinamento con organi e organismi dell’Unione e concedere loro l’accesso all’IMI.»;
5)
all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri, la Commissione e gli organi e organismi dell’Unione istituiscono adeguati strumenti per garantire che agli utenti dell’IMI sia consentito l’accesso ai dati personali trattati nell’ambito dell’IMI soltanto in base al principio della necessità di conoscere e nell’ambito del settore o dei settori del mercato interno per i quali sono stati loro concessi i diritti di accesso conformemente al paragrafo 3.»;
6)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il garante europeo della protezione dei dati controlla e garantisce l’applicazione del presente regolamento quando la Commissione o gli organi e organismi dell’Unione trattano dati personali nel loro ruolo di partecipanti all’IMI. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 57 e 58 del regolamento (UE) n. 2018/1725 (*1).
(*1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)»;"
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell’ambito delle rispettive competenze, cooperano al fine di assicurare il controllo coordinato dell’IMI e del suo uso da parte dei partecipanti all’IMI conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) 2018/1725.»;
c)
il paragrafo 4 è soppresso;
7)
l’, paragrafo 1, è soppresso;
8)
all’allegato sono aggiunti i punti seguenti:
«11.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (*2): articolo 56, articoli da 60 a 66 e articolo 70, paragrafo 1.
12.
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, a procedure e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (*3): , paragrafo 4, e .».
(*2)
GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1."
(*3)
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
»
"
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