Art. 6

Obbligo di fornire i dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli

In vigore dal 18 mag 2016
Obbligo di fornire i dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli [(1), 15(1) e 18(8) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   Per mettere a disposizione del pubblico a condizioni commerciali ragionevoli i dati di mercato contenenti le informazioni di cui agli , da 6 a 11, 15 e 18 del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici si conformano, ai sensi dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 600/2014, agli obblighi di cui agli articoli da 7 a 11 del presente regolamento. 2.   L', l', paragrafo 2, l', l', paragrafo 2, e l' non si applicano ai gestori di un mercato o alle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione o agli internalizzatori sistematici che rendono pubblici i dati di mercato gratuitamente.
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