Art. 3
Determinazione dell'esistenza di mercati liquidi per i fondi indicizzati quotati (ETF)
In vigore dal 18 mag 2016
Determinazione dell'esistenza di mercati liquidi per i fondi indicizzati quotati (ETF)
[(1)(17)(b) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell', paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, un fondo indicizzato quotato negoziato quotidianamente è considerato provvisto di un mercato liquido ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a)
il flottante non è inferiore a 100 quote;
(b)
il numero medio giornaliero di operazioni relative al fondo indicizzato quotato non è inferiore a 10;
(c)
il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi al fondo indicizzato quotato non è inferiore a 500 000 EUR.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il flottante di un fondo indicizzato quotato è il numero delle quote emesse per negoziazione.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi a un fondo indicizzato quotato è calcolato aggregando i risultati ottenuti moltiplicando, per ogni operazione eseguita durante un giorno di negoziazione, il numero delle quote dei fondi indicizzati quotati scambiate tra l'acquirente e il venditore per il prezzo della quota.
4. Durante il periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione successivo alla prima ammissione di un fondo indicizzato quotato alla negoziazione in una sede di negoziazione, tale fondo indicizzato quotato è considerato provvisto di un mercato liquido ai fini dell', paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 ove il flottante stimato all'inizio del primo giorno di negoziazione sia di almeno 100 quote e ove, secondo i dati stimati per quel periodo, siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
5. Ove meno di cinque fondi indicizzati quotati negoziati nelle sedi di negoziazione di uno Stato membro e ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro siano considerati provvisti di un mercato liquido ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente di tale Stato membro può designare uno o più fondi indicizzati quotati ammessi per la prima volta alla negoziazione in quelle sedi di negoziazione come fondi indicizzati quotati considerati provvisti di un mercato liquido, a patto che il numero totale dei fondi indicizati quotati ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro e considerati provvisti di un mercato liquido non sia superiore a cinque.
Storico versioni
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