Art. 1

Determinazione dell'esistenza di mercati liquidi per le azioni

In vigore dal 18 mag 2016
Determinazione dell'esistenza di mercati liquidi per le azioni [(1)(17)(b) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   Ai fini dell', paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, un'azione negoziata quotidianamente è considerata provvista di un mercato liquido quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: (a) il flottante dell'azione è pari a: i) almeno 100 milioni di EUR per le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato; ii) almeno 200 milioni di EUR per le azioni negoziate solo in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF); (b) il numero medio giornaliero di operazioni relative all'azione non è inferiore a 250; (c) il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi all'azione non è inferiore a 1 milione di EUR. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il flottante dell'azione è calcolato moltiplicando il numero delle azioni in circolazione per il prezzo dell'azione, escludendo le singole partecipazioni che superano il 5 % del totale dei diritti di voto dell'emittente, salvo qualora tali partecipazioni siano detenute da un organismo di investimento collettivo o da un fondo pensione. I diritti di voto sono calcolati in riferimento al numero totale di azioni che conferiscono diritti di voto, indipendentemente dal fatto che l'esercizio del diritto di voto sia sospeso. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), ove non siano disponibili informazioni aggiornate ai sensi del paragrafo 2, il flottante dell'azione negoziata solo in sistemi multilaterali di negoziazione è calcolato moltiplicando il numero delle azioni in circolazione per il prezzo dell'azione. 4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il controvalore medio giornaliero degli scambi di un'azione è calcolato aggregando i risultati ottenuti moltiplicando, per ogni operazione eseguita durante un giorno di negoziazione, il numero delle azioni scambiate tra l'acquirente e il venditore per il prezzo dell'azione. 5.   Durante il periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione successivo alla prima ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, un'azione è considerata provvista di un mercato liquido ai fini dell', paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 ove la somma ottenuta moltiplicando il numero delle azioni in circolazione per il prezzo dell'azione all'inizio del primo giorno di negoziazione sia stimata ad almeno 200 milioni di EUR e ove, secondo i dati stimati per quel periodo, siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c). 6.   Ove meno di cinque azioni negoziate nelle sedi di negoziazione di uno Stato membro e ammesse per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro siano considerate provviste di un mercato liquido ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente di tale Stato membro può designare una o più azioni ammesse per la prima volta alla negoziazione in quelle sedi di negoziazione come azioni considerate provviste di un mercato liquido, a patto che il numero totale delle azioni ammesse per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro e considerate provviste di un mercato liquido non sia superiore a cinque.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:567:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo