Art. 2
Determinazione dell'esistenza di mercati liquidi per i certificati di deposito
In vigore dal 18 mag 2016
Determinazione dell'esistenza di mercati liquidi per i certificati di deposito
[(1)(17)(b) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell', paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, un certificato di deposito negoziato quotidianamente è considerato provvisto di un mercato liquido ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a)
il flottante non è inferiore a 100 milioni di EUR;
(b)
il numero medio giornaliero di operazioni relative al certificato di deposito non è inferiore a 250;
(c)
il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi al certificato di deposito non è inferiore a 1 milione di EUR.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il flottante di un certificato di deposito è calcolato moltiplicando il numero delle unità del certificato di deposito in circolazione per il prezzo unitario.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi a un certificato di deposito è calcolato aggregando i risultati ottenuti moltiplicando, per ogni operazione eseguita in un giorno di negoziazione, il numero delle unità del certificato di deposito scambiate tra l'acquirente e il venditore per il prezzo unitario.
4. Durante il periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione successivo alla prima ammissione di un certificato di deposito alla negoziazione in una sede di negoziazione, tale certificato di deposito è considerato provvisto di un mercato liquido ai fini dell', paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 ove il flottante stimato all'inizio del primo giorno di negoziazione sia di almeno 100 milioni di EUR e ove, secondo i dati stimati per quel periodo, siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
5. Ove meno di cinque certificati di deposito negoziati nelle sedi di negoziazione di uno Stato membro e ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro siano considerati provvisti di un mercato liquido ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente di tale Stato membro può designare uno o più certificati di deposito ammessi per la prima volta alla negoziazione in quelle sedi di negoziazione come certificati di deposito considerati provvisti di un mercato liquido, a patto che il numero totale dei certificati di deposito ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro e considerati provvisti di un mercato liquido non sia superiore a cinque.
Storico versioni
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