Art. 4
Determinazione dell'esistenza di mercati liquidi per i certificati
In vigore dal 18 mag 2016
Determinazione dell'esistenza di mercati liquidi per i certificati
[(1)(17)(b) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell', paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, un certificato negoziato quotidianamente è considerato provvisto di un mercato liquido ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a)
il flottante non è inferiore a 1 milione di EUR;
(b)
il numero medio giornaliero di operazioni per il certificato non è inferiore a 20;
(c)
il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi al certificato non è inferiore a 500 000 EUR.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il flottante di un certificato è la dimensione dell'emissione a prescindere dal numero di unità emesse.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi al certificato è calcolato aggregando i risultati ottenuti moltiplicando, per ogni operazione eseguita durante un giorno di negoziazione, il numero delle unità del certificato scambiate tra l'acquirente e il venditore per il prezzo unitario.
4. Durante il periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione successivo alla prima ammissione di un certificato alla negoziazione in una sede di negoziazione, tale certificato è considerato provvisto di un mercato liquido ai fini dell', paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 ove il flottante stimato all'inizio del primo giorno di negoziazione sia di almeno 1 milione di EUR e, ove, secondo i dati stimati per quel periodo, siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
5. Ove meno di cinque certificati negoziati nelle sedi di negoziazione di uno Stato membro e ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro siano considerati provvisti di un mercato liquido ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente di tale Stato membro può designare uno o più certificati ammessi per la prima volta alla negoziazione in quelle sedi di negoziazione come certificati considerati provvisti di un mercato liquido, a patto che il numero totale dei certificati ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro e considerati provvisti di un mercato liquido non sia superiore a cinque.
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