Art. 5
Valutazione della liquidità degli strumenti rappresentativi di capitale da parte delle autorità competenti
In vigore dal 18 mag 2016
Valutazione della liquidità degli strumenti rappresentativi di capitale da parte delle autorità competenti
[(1)(17)(b) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. L'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all' del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (4) valuta se un'azione, un certificato di deposito, un fondo indicizzato quotato o un certificato è provvisto di un mercato liquido ai fini dell', paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 a norma degli articoli da 1 a 4 in ognuna delle seguenti situazioni:
(a)
prima che lo strumento finanziario sia negoziato per la prima volta in una sede di negoziazione, come specificato all', paragrafo 5, all', paragrafo 4, all', paragrafo 4, e all', paragrafo 4;
(b)
tra la fine delle prime quattro settimane di negoziazione e la fine delle prime sei settimane di negoziazione dello strumento finanziario. La valutazione di questa situazione si basa sul flottante all'ultimo giorno di negoziazione delle prime quattro settimane di negoziazione, sul numero medio giornaliero di operazioni e sul volume medio giornaliero degli scambi, tenendo conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione per quello strumento finanziario durante le prime quattro settimane di negoziazione;
(c)
tra la fine di ogni anno civile e prima del 1o marzo dell'anno successivo per gli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione prima del 1o dicembre dell'anno civile di riferimento. La valutazione di questa situazione si basa sul flottante all'ultimo giorno di negoziazione dell'anno civile di riferimento, sul numero medio giornaliero di operazioni e sul volume medio giornaliero degli scambi, tenendo conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione per quello strumento finanziario durante tale anno;
(d)
immediatamente dopo il momento in cui, a seguito di un evento societario, valutazioni precedenti siano cambiate.
Le autorità competenti assicurano che il risultato della loro valutazione sia pubblicato immediatamente dopo il completamento della stessa.
2. Le autorità competenti, i gestori di un mercato e le imprese di investimento, comprese quelle che gestiscono una sede di negoziazione, utilizzano le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1:
(a)
per un periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione dello strumento finanziario se la valutazione è effettuata a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;
(b)
per un periodo che ha inizio sei settimane dopo il primo giorno di negoziazione di tale strumento finanziario e che termina il 31 marzo dell'anno di pubblicazione delle informazioni conformemente al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo se la valutazione è effettuata a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo;
(c)
per un periodo di un anno a decorrere dal 1o aprile successivo alla data di pubblicazione se la valutazione è effettuata a norma del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.
Se le informazioni di cui al presente paragrafo sono sostituite da nuove informazioni a norma del paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, le autorità competenti, i gestori di un mercato e le imprese di investimento, comprese quelle che gestiscono una sede di negoziazione, utilizzano le nuove informazioni ai fini dell', paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014.
3. Ai fini del paragrafo 1, le sedi di negoziazione forniscono alle autorità competenti le informazioni riportate nell'allegato entro i seguenti termini:
a)
per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione per la prima volta, prima del giorno in cui lo strumento finanziario è negoziato per la prima volta;
b)
per gli strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione, entro tutti i seguenti termini:
i)
entro e non oltre tre giorni dalla fine delle prime quattro settimane di negoziazione;
ii)
dopo la fine di ogni anno civile ma non oltre il 3 gennaio dell'anno seguente;
iii)
immediatamente dopo il momento in cui, successivamente a un evento societario, le informazioni precedentemente presentate all'autorità competente sono cambiate.
Storico versioni
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