Art. 7
Obbligo di fornire i dati di mercato sulla base del costo
In vigore dal 18 mag 2016
Obbligo di fornire i dati di mercato sulla base del costo
[(1), 15(1) e 18(8) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Il prezzo dei dati di mercato si basa sul costo della produzione e della diffusione di tali dati e può includere un margine ragionevole.
2. Il costo di produzione e diffusione dei dati di mercato può includere una quota adeguata dei costi congiunti relativi ad altri servizi forniti dai gestori di un mercato, dalle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione o dagli internalizzatori sistematici.
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