Art. 8

Obbligo di fornire i dati di mercato in modo non discriminatorio

In vigore dal 18 mag 2016
Obbligo di fornire i dati di mercato in modo non discriminatorio [(1), 15(1) e 18(8) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   I gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici rendono disponibili i dati di mercato al medesimo prezzo e agli stessi termini e condizioni per tutti i clienti che rientrano nella medesima categoria secondo criteri oggettivi resi pubblici. 2.   Qualsiasi differenza tra i prezzi imputati a differenti categorie di clienti è proporzionata al valore rappresentato dai dati di mercato per tali clienti, tenendo conto: (a) della portata e dell'entità dei dati di mercato, incluso il numero degli strumenti finanziari coperti e il volume delle loro negoziazioni; (b) dell'utilizzo dei dati di mercato da parte del cliente, incluso l'utilizzo o meno per le proprie attività di negoziazione, per la rivendita o l'aggregazione di dati. 3.   Ai fini del paragrafo 1, i gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici dispongono di capacità modulabili per assicurare ai clienti in qualsiasi momento un accesso tempestivo ai dati di mercato in modo non discriminatorio.
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