Art. 13
Obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere le quotazioni facilmente accessibli
In vigore dal 18 mag 2016
Obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere le quotazioni facilmente accessibli
[(1) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Gli internalizzatori sistematici specificano e aggiornano sulla homepage del proprio sito quale dei dispositivi di pubblicazione di cui all', paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 utilizzano per rendere pubbliche le proprie quotazioni.
2. Ove gli internalizzatori sistematici rendano pubbliche le proprie quotazione tramite i dispositivi di una sede di negoziazione o un APA, l'internalizzatore sistematico comunica la loro identità nella quotazione.
3. Se gli internalizzatori sistematici utilizzano più di un dispositivo per rendere pubbliche le loro quotazioni, la loro pubblicazione avviene simultaneamente.
4. Gli internalizzatori sistematici pubblicano le loro quotazioni in un formato leggibile a macchina. Le quotazioni sono considerate pubblicate in formato leggibile a macchina quando la pubblicazione rispetta i criteri di cui al regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione (6).
5. Se gli internalizzatori sistematici rendono pubbliche le loro quotazioni tramite dispositivi propri, le quotazioni sono rese pubbliche anche in un formato leggibile all'uomo. Le quotazioni sono considerate pubblicate in un formato leggibile all'uomo se:
(a)
il contenuto della quotazione è in un formato che possa essere comprensibile per il lettore medio;
(b)
la quotazione è pubblicata sul sito web dell'internalizzatore sistematico e la homepage del sito web contiene istruzioni chiare per accedere alla quotazione.
6. Le quotazioni sono pubblicate utilizzando gli standard e le specifiche di cui al regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione (7).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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