Art. 17

Elementi della compressione del portafoglio

In vigore dal 18 mag 2016
Elementi della compressione del portafoglio [Articolo 31(4) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di investimento e i gestori di un mercato che forniscono la compressione del portafoglio soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6. 2.   Le imprese di investimento e i gestori di un mercato concludono un accordo con i partecipanti alla compressione del portafoglio che prevede il processo di compressione e i suoi effetti giuridici, inclusa l'identificazione del momento in cui la compressione del portafoglio diventa giuridicamente vincolante. 3.   L'accordo di cui al paragrafo 2 include tutta la documentazione giuridica rilevante che descrive in che modo i derivati presentati ai fini dell'inclusione nella compressione sono estinti e in che modo sono sostituiti da altri derivati. 4.   Prima dell'inizio del processo di compressione del portafoglio le imprese di investimento e i gestori di un mercato che forniscono la compressione: (a) richiedono ad ogni partecipante alla compressione del portafoglio di specificare la sua tolleranza al rischio, indicando anche un limite al rischio di controparte, un limite al rischio di mercato e la tolleranza al pagamento in contante. Le imprese di investimento e i gestori di un mercato rispettano la tolleranza al rischio indicata dai partecipanti in sede di compressione del portafoglio; (b) collegano i derivati presentati per la compressione del portafoglio e inviano ad ogni partecipante una proposta di compressione comprendente le seguenti informazioni: i) l'identificazione delle controparti interessate dalla compressione, ii) la connessa variazione del valore nozionale combinato dei derivati, iii) la variazione dell'importo nozionale combinato rispetto alla tolleranza al rischio indicata. 5.   Al fine di adeguare la compressione alla tolleranza al rischio indicata dai partecipanti alla compressione del portafoglio e di massimizzare l'efficacia della compressione del portafoglio, le imprese di investimento e i gestori di un mercato possono concedere ai partecipanti tempo supplementare per aggiungere derivati che possono beneficiare di estinzione o riduzione. 6.   Le imprese di investimento e i gestori di un mercato operano la compressione del portafoglio solo dopo che tutti i partecipanti alla compressione del portafoglio si dichiarano d'accordo con la proposta di compressione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:567:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo