Art. 19
Criteri e fattori ai fini dei poteri temporanei di intervento sui prodotti dell'ESMA
In vigore dal 18 mag 2016
Criteri e fattori ai fini dei poteri temporanei di intervento sui prodotti dell'ESMA
[Articolo 40(2) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA stabilisce la rilevanza di tutti i fattori e i criteri elencati al paragrafo 2, e tiene in considerazione tutti i fattori e i criteri rilevanti nel determinare quando la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari o strumenti finanziari con determinate caratteristiche specifiche o una tipologia di attività finanziaria o pratica finanziaria fa insorgere un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o delle merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione.
Ai fini del primo comma, l'ESMA può determinare l'esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione sulla base di uno o più di tali fattori e criteri.
2. I fattori e i criteri valutati dall'ESMA per determinare se esista un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione sono i seguenti:
(a)
il grado di complessità di uno strumento finanziario o tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria in relazione al tipo di clienti, valutato conformemente alla lettera c), coinvolto nell'attività finanziaria o pratica finanziaria o alla quale lo strumento finanziario è commercializzato o venduto, tenuto conto in particolare:
—
del tipo di attività sottostanti o di riferimento e del grado di trasparenza delle attività sottostanti o di riferimento;
—
del grado di trasparenza dei costi e degli oneri connessi allo strumento finanziario, all'attività finanziaria o alla pratica finanziaria e, in particolare, della mancanza di trasparenza risultante da livelli multipli di costi e oneri;
—
della complessità del calcolo del rendimento, tenendo conto in particolare se il rendimento dipenda dal rendimento di uno o più attività sottostanti o di riferimento, a loro volta influenzato da altri fattori, o se esso dipenda non solo dai valori delle attività sottostanti o di riferimento alla data iniziale e alle scadenze, ma anche dai valori durante la vita del prodotto;
—
della natura e della portata dei rischi;
—
se lo strumento o il servizio è abbinato ad altri prodotti o servizi; o
—
della complessità dei termini e delle condizioni;
(b)
l'entità delle potenziali conseguenze negative, considerando in particolare:
—
il valore nozionale dello strumento finanziario;
—
il numero dei clienti, degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati;
—
la percentuale relativa del prodotto nei portafogli degli investitori;
—
la probabilità, entità e natura di ogni danno, incluso l'ammontare della perdita potenzialmente subita;
—
la durata prevista delle conseguenze negative;
—
il volume dell'emissione;
—
il numero degli intermediari interessati;
—
la crescita del mercato o delle vendite; o
—
l'ammontare medio investito nello strumento finanziario da ciascun cliente;
(c)
la tipologia di clienti coinvolti in un'attività finanziaria o pratica finanziaria o a cui uno strumento finanziario è commercializzato o venduto, considerando in particolare:
—
se il cliente è un cliente al dettaglio, un cliente professionale o una controparte qualificata;
—
le competenze e le abilità dei clienti, inclusi il livello di istruzione, l'esperienza con strumenti finanziari simili o con pratiche di vendita analoghe;
—
la situazione economica dei clienti, inclusi reddito e patrimonio;
—
gli obiettivi finanziari principali dei clienti, inclusi il risparmio per la pensione e il finanziamento dell'acquisto di un'abitazione; o
—
se lo strumento o il servizio è venduto a clienti al di fuori del mercato di riferimento o se il mercato di riferimento non è stato adeguatamente identificato;
(d)
il grado di trasparenza di uno strumento finanziario o di un tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria, considerando in particolare:
—
la tipologia e la trasparenza del sottostante;
—
i costi e gli oneri nascosti;
—
l'utilizzo di tecniche che attirano l'attenzione dei clienti ma non riflettono necessariamente l'idoneità o la qualità globale dello strumento finanziario, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria;
—
la natura dei rischi e la trasparenza dei rischi; o
—
l'utilizzo di nomi di prodotti o di terminologia o di altre informazioni che implicano livelli maggiori di sicurezza o rendimento rispetto a quelli possibili o probabili, o che sottintendono caratteristiche del prodotto che non esistono;
(e)
le particolari caratteristiche o componenti di uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, inclusa la leva incorporata, considerando in particolare:
—
l'effetto di leva inerente al prodotto;
—
l'effetto di leva dovuto ai finanziamenti;
—
le caratteristiche delle operazioni di finanziamento tramite titoli; o
—
il fatto che il valore del sottostante non è più disponibile o affidabile;
(f)
l'esistenza e il grado di disparità tra il rendimento o il profitto previsto per gli investitori e il rischio di perdita in relazione a uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, considerando in particolare:
—
i costi di strutturazione di tale strumento finanziario, attività finanziaria o pratica finanziaria e altri costi;
—
la disparità in relazione al rischio trattenuto dall'emittente; o
—
il profilo di rischio/rendimento;
(g)
la facilità e il costo con il quale gli investitori sono in grado di vendere lo strumento finanziario in questione o cambiare strumento finanziario, considerando in particolare:
—
il differenziale denaro-lettera (bid/ask spread);
—
la frequenza della disponibilità di negoziazione;
—
la dimensione dell'emissione e la dimensione del mercato secondario;
—
la presenza o l'assenza di fornitori di liquidità o di market maker per il mercato secondario;
—
le caratteristiche del sistema di negoziazione; o
—
qualsiasi altro ostacolo all'uscita;
(h)
la determinazione dei prezzi e dei costi associati di uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, considerando in particolare:
—
l'uso di oneri nascosti o secondari; o
—
gli oneri che non riflettono il livello del servizio fornito;
(i)
il grado di innovazione dello strumento finanziario, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria, considerando in particolare:
—
il grado di innovazione correlato alla struttura dello strumento finanziario, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria, incluse l'incorporazione (embedding) e l'attivazione (triggering);
—
il grado di innovazione correlato al modello di distribuzione o alla lunghezza della catena di intermediazione;
—
la portata della diffusione dell'innovazione, incluso se lo strumento finanziario, l'attività finanziaria o la pratica finanziaria sono innovativi per particolari categorie di clienti;
—
il fatto che l'innovazione determini effetto leva;
—
la mancanza di trasparenza del sottostante; o
—
l'esperienza pregressa di mercato con strumenti finanziari o pratiche di vendita simili;
(j)
le pratiche di vendita associate allo strumento finanziario, considerando in particolare:
—
i canali di comunicazione e distribuzione utilizzati;
—
i materiali informativi, di commercializzazione o promozionali associati all'investimento;
—
gli scopi presunti dell'investimento; o
—
se la decisione di acquistare segue uno o due acquisti precedenti;
(k)
la situazione finanziaria ed economica dell'emittente di uno strumento finanziario, considerando in particolare:
—
la situazione finanziaria dell'emittente o di qualsiasi garante; o
—
la trasparenza della situazione commerciale dell'emittente o del garante;
(l)
se le informazioni riguardo a uno strumento finanziario fornite dal produttore o dal distributore sono insufficienti o inattendibili, il che impedisce ai partecipanti al mercato ai quali è rivolto di prendere una decisione informata, tenendo conto della natura e della tipologia dello strumento finanziario;
(m)
se uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria costituiscono un rischio elevato per l'esecuzione delle operazioni concluse dai partecipanti o dagli investitori nel mercato rilevante;
(n)
se un'attività finanziaria o una pratica finanziaria compromette significativamente l'integrità del processo di formazione del prezzo nel mercato in questione, cosicché il prezzo o il valore dello strumento finanziario in questione non è più determinato dalle legittime forze di mercato della domanda e dell'offerta, o cosicché i partecipanti al mercato non possono più fare affidamento sui prezzi formatisi in quel mercato o sui volumi di negoziazione come base per le proprie decisioni di investimento;
(o)
se le caratteristiche di uno strumento finanziario lo rendono particolarmente suscettibile all'utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare se tali caratteristiche potrebbero potenzialmente incoraggiare l'utilizzo dello strumento finanziario per:
—
frode o disonestà;
—
comportamenti scorretti o abuso delle informazioni in relazione al mercato finanziario;
—
ricettazione dei proventi di attività criminali;
—
finanziamento del terrorismo; o
—
facilitamento del riciclaggio di denaro;
(p)
se un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresentano un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati e delle loro infrastrutture;
(q)
se uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria potrebbero portare a una significativa e artificiale disparità tra i prezzi di un derivato e quelli del mercato sottostante;
(r)
se uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresentano un alto rischio di perturbazione per enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dell'Unione;
(s)
la rilevanza della distribuzione di uno strumento finanziario come fonte di finanziamento per l'emittente;
(t)
se uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresenta rischi particolari per l'infrastruttura del mercato o dei sistemi di pagamento, inclusi i sistemi di negoziazione, di compensazione e di regolamento; o
(u)
se uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria possono minare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario.
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