Art. 19

Criteri e fattori ai fini dei poteri temporanei di intervento sui prodotti dell'ESMA

In vigore dal 18 mag 2016
Criteri e fattori ai fini dei poteri temporanei di intervento sui prodotti dell'ESMA [Articolo 40(2) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   Ai fini dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA stabilisce la rilevanza di tutti i fattori e i criteri elencati al paragrafo 2, e tiene in considerazione tutti i fattori e i criteri rilevanti nel determinare quando la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari o strumenti finanziari con determinate caratteristiche specifiche o una tipologia di attività finanziaria o pratica finanziaria fa insorgere un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o delle merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione. Ai fini del primo comma, l'ESMA può determinare l'esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione sulla base di uno o più di tali fattori e criteri. 2.   I fattori e i criteri valutati dall'ESMA per determinare se esista un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione sono i seguenti: (a) il grado di complessità di uno strumento finanziario o tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria in relazione al tipo di clienti, valutato conformemente alla lettera c), coinvolto nell'attività finanziaria o pratica finanziaria o alla quale lo strumento finanziario è commercializzato o venduto, tenuto conto in particolare: — del tipo di attività sottostanti o di riferimento e del grado di trasparenza delle attività sottostanti o di riferimento; — del grado di trasparenza dei costi e degli oneri connessi allo strumento finanziario, all'attività finanziaria o alla pratica finanziaria e, in particolare, della mancanza di trasparenza risultante da livelli multipli di costi e oneri; — della complessità del calcolo del rendimento, tenendo conto in particolare se il rendimento dipenda dal rendimento di uno o più attività sottostanti o di riferimento, a loro volta influenzato da altri fattori, o se esso dipenda non solo dai valori delle attività sottostanti o di riferimento alla data iniziale e alle scadenze, ma anche dai valori durante la vita del prodotto; — della natura e della portata dei rischi; — se lo strumento o il servizio è abbinato ad altri prodotti o servizi; o — della complessità dei termini e delle condizioni; (b) l'entità delle potenziali conseguenze negative, considerando in particolare: — il valore nozionale dello strumento finanziario; — il numero dei clienti, degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati; — la percentuale relativa del prodotto nei portafogli degli investitori; — la probabilità, entità e natura di ogni danno, incluso l'ammontare della perdita potenzialmente subita; — la durata prevista delle conseguenze negative; — il volume dell'emissione; — il numero degli intermediari interessati; — la crescita del mercato o delle vendite; o — l'ammontare medio investito nello strumento finanziario da ciascun cliente; (c) la tipologia di clienti coinvolti in un'attività finanziaria o pratica finanziaria o a cui uno strumento finanziario è commercializzato o venduto, considerando in particolare: — se il cliente è un cliente al dettaglio, un cliente professionale o una controparte qualificata; — le competenze e le abilità dei clienti, inclusi il livello di istruzione, l'esperienza con strumenti finanziari simili o con pratiche di vendita analoghe; — la situazione economica dei clienti, inclusi reddito e patrimonio; — gli obiettivi finanziari principali dei clienti, inclusi il risparmio per la pensione e il finanziamento dell'acquisto di un'abitazione; o — se lo strumento o il servizio è venduto a clienti al di fuori del mercato di riferimento o se il mercato di riferimento non è stato adeguatamente identificato; (d) il grado di trasparenza di uno strumento finanziario o di un tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria, considerando in particolare: — la tipologia e la trasparenza del sottostante; — i costi e gli oneri nascosti; — l'utilizzo di tecniche che attirano l'attenzione dei clienti ma non riflettono necessariamente l'idoneità o la qualità globale dello strumento finanziario, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria; — la natura dei rischi e la trasparenza dei rischi; o — l'utilizzo di nomi di prodotti o di terminologia o di altre informazioni che implicano livelli maggiori di sicurezza o rendimento rispetto a quelli possibili o probabili, o che sottintendono caratteristiche del prodotto che non esistono; (e) le particolari caratteristiche o componenti di uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, inclusa la leva incorporata, considerando in particolare: — l'effetto di leva inerente al prodotto; — l'effetto di leva dovuto ai finanziamenti; — le caratteristiche delle operazioni di finanziamento tramite titoli; o — il fatto che il valore del sottostante non è più disponibile o affidabile; (f) l'esistenza e il grado di disparità tra il rendimento o il profitto previsto per gli investitori e il rischio di perdita in relazione a uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, considerando in particolare: — i costi di strutturazione di tale strumento finanziario, attività finanziaria o pratica finanziaria e altri costi; — la disparità in relazione al rischio trattenuto dall'emittente; o — il profilo di rischio/rendimento; (g) la facilità e il costo con il quale gli investitori sono in grado di vendere lo strumento finanziario in questione o cambiare strumento finanziario, considerando in particolare: — il differenziale denaro-lettera (bid/ask spread); — la frequenza della disponibilità di negoziazione; — la dimensione dell'emissione e la dimensione del mercato secondario; — la presenza o l'assenza di fornitori di liquidità o di market maker per il mercato secondario; — le caratteristiche del sistema di negoziazione; o — qualsiasi altro ostacolo all'uscita; (h) la determinazione dei prezzi e dei costi associati di uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, considerando in particolare: — l'uso di oneri nascosti o secondari; o — gli oneri che non riflettono il livello del servizio fornito; (i) il grado di innovazione dello strumento finanziario, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria, considerando in particolare: — il grado di innovazione correlato alla struttura dello strumento finanziario, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria, incluse l'incorporazione (embedding) e l'attivazione (triggering); — il grado di innovazione correlato al modello di distribuzione o alla lunghezza della catena di intermediazione; — la portata della diffusione dell'innovazione, incluso se lo strumento finanziario, l'attività finanziaria o la pratica finanziaria sono innovativi per particolari categorie di clienti; — il fatto che l'innovazione determini effetto leva; — la mancanza di trasparenza del sottostante; o — l'esperienza pregressa di mercato con strumenti finanziari o pratiche di vendita simili; (j) le pratiche di vendita associate allo strumento finanziario, considerando in particolare: — i canali di comunicazione e distribuzione utilizzati; — i materiali informativi, di commercializzazione o promozionali associati all'investimento; — gli scopi presunti dell'investimento; o — se la decisione di acquistare segue uno o due acquisti precedenti; (k) la situazione finanziaria ed economica dell'emittente di uno strumento finanziario, considerando in particolare: — la situazione finanziaria dell'emittente o di qualsiasi garante; o — la trasparenza della situazione commerciale dell'emittente o del garante; (l) se le informazioni riguardo a uno strumento finanziario fornite dal produttore o dal distributore sono insufficienti o inattendibili, il che impedisce ai partecipanti al mercato ai quali è rivolto di prendere una decisione informata, tenendo conto della natura e della tipologia dello strumento finanziario; (m) se uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria costituiscono un rischio elevato per l'esecuzione delle operazioni concluse dai partecipanti o dagli investitori nel mercato rilevante; (n) se un'attività finanziaria o una pratica finanziaria compromette significativamente l'integrità del processo di formazione del prezzo nel mercato in questione, cosicché il prezzo o il valore dello strumento finanziario in questione non è più determinato dalle legittime forze di mercato della domanda e dell'offerta, o cosicché i partecipanti al mercato non possono più fare affidamento sui prezzi formatisi in quel mercato o sui volumi di negoziazione come base per le proprie decisioni di investimento; (o) se le caratteristiche di uno strumento finanziario lo rendono particolarmente suscettibile all'utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare se tali caratteristiche potrebbero potenzialmente incoraggiare l'utilizzo dello strumento finanziario per: — frode o disonestà; — comportamenti scorretti o abuso delle informazioni in relazione al mercato finanziario; — ricettazione dei proventi di attività criminali; — finanziamento del terrorismo; o — facilitamento del riciclaggio di denaro; (p) se un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresentano un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati e delle loro infrastrutture; (q) se uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria potrebbero portare a una significativa e artificiale disparità tra i prezzi di un derivato e quelli del mercato sottostante; (r) se uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresentano un alto rischio di perturbazione per enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dell'Unione; (s) la rilevanza della distribuzione di uno strumento finanziario come fonte di finanziamento per l'emittente; (t) se uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresenta rischi particolari per l'infrastruttura del mercato o dei sistemi di pagamento, inclusi i sistemi di negoziazione, di compensazione e di regolamento; o (u) se uno strumento finanziario, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria possono minare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario.
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