Art. 21
Criteri e fattori che le autorità competenti devono tenere in considerazione ai fini dei poteri di intervento sui prodotti
In vigore dal 18 mag 2016
Criteri e fattori che le autorità competenti devono tenere in considerazione ai fini dei poteri di intervento sui prodotti
[Articolo 42(2) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti valutano la rilevanza di tutti i fattori e i criteri elencati al paragrafo 2, e tiene in considerazione tutti i fattori e criteri rilevanti nel determinare quando la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari o depositi strutturati o strumenti finanziari o depositi strutturati con determinate caratteristiche specifiche o una tipologia di attività o pratica finanziaria fa insorgere un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o delle merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro.
Ai fini del primo comma, le autorità competenti possono determinare l'esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro sulla base di uno o più di tali fattori e criteri.
2. I fattori e i criteri che le autorità competenti devono valutare per determinare l'esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o di minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci e alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro includono i seguenti:
(a)
il grado di complessità di uno strumento finanziario o tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria in relazione al tipo di clienti, valutato conformemente alla lettera c), coinvolto nell'attività o pratica finanziaria o alla quale lo strumento finanziario o il deposito strutturato è commercializzato o venduto, tenuto conto in particolare:
—
del tipo di attività sottostanti o di riferimento e del grado di trasparenza delle attività sottostanti o di riferimento;
—
del grado di trasparenza dei costi e degli oneri connessi allo strumento finanziario, al deposito strutturato, all'attività finanziaria o alla pratica finanziaria e, in particolare, alla mancanza di trasparenza risultante da livelli multipli di costi e oneri;
—
della complessità del calcolo del rendimento, tenendo conto se il rendimento dipenda dal rendimento di uno o più attività sottostanti o di riferimento, a loro volta influenzato da altri fattori, o se esso dipenda non solo dai valori delle attività sottostanti o di riferimento alla data iniziale e alle scadenze, ma anche dai valori durante la vita del prodotto;
—
della natura e della portata dei rischi;
—
se il prodotto o il servizio è abbinato ad altri prodotti o servizi;
—
della complessità dei termini e delle condizioni;
(b)
l'entità delle potenziali conseguenze negative, considerando in particolare:
—
il valore nozionale dello strumento finanziario o di un'emissione di depositi strutturati;
—
il numero dei clienti, degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati;
—
la percentuale relativa del prodotto nei portafogli degli investitori;
—
la probabilità, entità e natura di ogni danno, incluso l'ammontare della perdita potenzialmente subita;
—
la durata prevista delle conseguenze negative;
—
il volume dell'emissione;
—
il numero degli intermediari interessati;
—
la crescita del mercato o delle vendite;
—
l'ammontare medio investito da ogni cliente nello strumento finanziario o nel deposito strutturato; o
—
il livello di copertura definito nella direttiva 2014/49/UE, nel caso di depositi strutturati;
(c)
la tipologia di clienti coinvolti in un'attività finanziaria o pratica finanziaria o a cui uno strumento finanziario o un deposito strutturato è commercializzato o venduto, considerando in particolare:
—
se il cliente è un cliente al dettaglio, un cliente professionale o una controparte qualificata;
—
le competenze e le abilità dei clienti, inclusi il livello di istruzione, l'esperienza con strumenti finanziari o depositi strutturati simili o con pratiche di vendita analoghe;
—
la situazione economica dei clienti, inclusi reddito e patrimonio;
—
gli obiettivi finanziari principali dei clienti, inclusi il risparmio per la pensione e il finanziamento dell'acquisto di un'abitazione;
—
se il prodotto o il servizio è venduto a clienti al di fuori del mercato di riferimento o se il mercato di riferimento non è stato adeguatamente identificato; o
—
l'ammissibilità alla copertura da parte di un sistema di garanzia dei depositi, nel caso di depositi strutturati;
(d)
il grado di trasparenza di uno strumento finanziario, un deposito strutturato o un tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria, considerando in particolare:
—
la tipologia e la trasparenza del sottostante;
—
i costi e gli oneri nascosti;
—
l'utilizzo di tecniche che attirano l'attenzione dei clienti ma non riflettono necessariamente l'idoneità o la qualità globale del prodotto, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria;
—
la natura dei rischi e la trasparenza dei rischi;
—
l'utilizzo di nomi di prodotti o di terminologia o di altre informazioni fuorvianti in quanto implicano livelli maggiori di sicurezza o rendimento rispetto a quelli possibili o probabili, o che sottintendono caratteristiche del prodotto che non esistono; o
—
nel caso dei depositi strutturati, se è comunicata l'identità dei soggetti presso cui è costituito il deposito che potrebbero essere responsabili del deposito del cliente;
(e)
le particolari caratteristiche o componenti del deposito strutturato, dello strumento finanziario, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria, inclusa la leva incorporata, considerando in particolare:
—
l'effetto di leva inerente al prodotto;
—
l'effetto di leva dovuto ai finanziamenti;
—
le caratteristiche delle operazioni di finanziamento tramite titoli; o
—
il fatto che il valore del sottostante non è più disponibile o affidabile;
(f)
l'esistenza e il grado di disparità tra il rendimento o il profitto previsto per gli investitori e il rischio di perdita in relazione allo strumento finanziario, al deposito strutturato, all'attività finanziaria o alla pratica finanziaria, considerando in particolare:
—
i costi di strutturazione di tale strumento finanziario, deposito strutturato, attività finanziaria o pratica finanziaria e altri costi;
—
la disparità in relazione al rischio trattenuto dall'emittente; o
—
il profilo di rischio/rendimento;
(g)
i costi e la facilità con cui gli investitori sono in grado di vendere lo strumento finanziario in questione o cambiare strumento finanziario, o uscire dal deposito strutturato, considerando in particolare, dove applicabile a seconda che il prodotto sia uno strumento finanziario o un deposito strutturato:
—
il differenziale denaro-lettera (bid-ask spread);
—
la frequenza della disponibilità di negoziazione;
—
la dimensione dell'emissione e la dimensione del mercato secondario;
—
la presenza o l'assenza di fornitori di liquidità o di market maker per il mercato secondario;
—
le caratteristiche del sistema di negoziazione; o
—
qualsiasi altro ostacolo all'uscita o il fatto che il ritiro anticipato non è ammesso;
(h)
la determinazione dei prezzi e dei costi associati di un deposito strutturato, di uno strumento finanziario, di un'attività finanziaria o di una pratica finanziaria, considerando in particolare:
—
l'uso di oneri nascosti o secondari; o
—
gli oneri che non riflettono il livello del servizio fornito;
(i)
il grado di innovazione di uno strumento finanziario o un deposito strutturato, di un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, considerando in particolare:
—
il grado di innovazione correlato alla struttura di uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, incluse l'incorporazione (embedding) e l'attivazione (triggering);
—
il grado di innovazione correlato al modello di distribuzione o alla lunghezza della catena di intermediazione;
—
la portata della diffusione dell'innovazione, incluso se uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria sono innovativi per particolari categorie di clienti;
—
il fatto che l'innovazione determini effetto leva;
—
la mancanza di trasparenza del sottostante; o
—
l'esperienza pregressa di mercato con strumenti finanziari, depositi strutturati o pratiche di vendita simili;
(j)
le pratiche di vendita associate a uno strumento finanziario o a un deposito strutturato, considerando in particolare:
—
i canali di comunicazione e distribuzione utilizzati;
—
i materiali informativi, di commercializzazione o promozionali associati all'investimento;
—
gli scopi presunti dell'investimento; o
—
se la decisione di acquistare segue uno o due acquisti precedenti;
(k)
la situazione finanziaria ed economica dell'emittente di uno strumento finanziario o di un deposito strutturato, considerando in particolare:
—
la situazione finanziaria dell'emittente o di qualsiasi garante; o
—
la trasparenza della situazione economica dell'emittente o del garante;
(l)
se le informazioni riguardo a uno strumento finanziario o a un deposito strutturato fornite dal produttore o dal distributore sono insufficienti o inattendibili, il che impedisce ai partecipanti al mercato ai quali è rivolto di prendere una decisione informata, tenendo conto della natura e della tipologia dello strumento finanziario o del deposito strutturato;
(m)
se uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria costituiscono un rischio elevato per l'esecuzione delle operazioni concluse dai partecipanti o dagli investitori nel mercato rilevante;
(n)
se un'attività finanziaria o una pratica finanziaria compromette significativamente l'integrità del processo di formazione del prezzo nel mercato in questione, cosicché il prezzo o il valore dello strumento finanziario o del deposito strutturato in questione non è più determinato dalle legittime forze di mercato della domanda e dell'offerta, o cosicché i partecipanti al mercato non possono più fare affidamento sui prezzi formatisi in quel mercato o sui volumi di negoziazione come base per le proprie decisioni di investimento;
(o)
se uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rende l'economia dell'Unione vulnerabile a rischi;
(p)
se le caratteristiche di uno strumento finanziario o un deposito strutturato lo rendono particolarmente suscettibile all'utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare se tali caratteristiche potrebbero potenzialmente incoraggiare l'utilizzo dello strumento finanziario o del deposito strutturato per:
—
frode o disonestà;
—
comportamenti scorretti o abuso delle informazioni in relazione al mercato finanziario;
—
ricettazione dei proventi di attività criminali;
—
finanziamento del terrorismo; o
—
facilitamento del riciclaggio di denaro;
(q)
se un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresentano un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati e delle loro infrastrutture;
(r)
se uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria potrebbero portare a una significativa e artificiale disparità tra i prezzi di un derivato e quelli del mercato sottostante;
(s)
se uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresenta un particolare rischio di perturbazione per gli enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dello Stato membro della rilevante autorità competente, in particolare considerando la strategia di copertura perseguita dagli enti finanziari in relazione all'emissione del deposito strutturato, inclusi gli errori nella determinazione del prezzo della garanzia del capitale alla scadenza o i rischi di reputazione posti dal deposito strutturato o pratica o attività per gli enti finanziari;
(t)
la rilevanza della distribuzione di uno strumento finanziario o un deposito strutturato come fonte di finanziamento per l'emittente o gli enti finanziari;
(u)
se uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresenta rischi particolari per l'infrastruttura del mercato o dei sistemi di pagamento, inclusi i sistemi di negoziazione, di compensazione e di regolamento; o
(v)
se uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria potrebbe minare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario.
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