Art. 22
Poteri dell'ESMA in materia di gestione delle posizioni
In vigore dal 18 mag 2016
Poteri dell'ESMA in materia di gestione delle posizioni
[Articolo 45 del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, i criteri e i fattori che determinano l'esistenza di una minaccia al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari, compresi i mercati dei derivati su merci per quanto riguarda gli obiettivi elencati all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE e anche in relazione ad accordi per la consegna di merci, o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione sono i seguenti:
(a)
l'esistenza di seri problemi finanziari, monetari o di bilancio che potrebbero condurre all'instabilità finanziaria di uno Stato membro o un ente finanziario considerato importante per il sistema finanziario mondiale, come enti creditizi, imprese di assicurazione, fornitori di infrastrutture di mercato e società di gestione delle attività operanti nell'Unione, a condizione che questi problemi possano minacciare il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario dell'Unione;
(b)
un'azione di rating o un default di uno Stato membro o ente creditizio o altro ente finanziario considerato importante per il sistema finanziario mondiale, come imprese di assicurazione, fornitori di infrastrutture di mercato e società di gestione patrimoniale operanti nell'Unione, che causa o, secondo previsioni ragionevoli, può causare grave incertezza circa la loro solvibilità;
(c)
pressioni sostanziali alla vendita o livelli inconsueti di volatilità che causano significative spirali di ribasso per qualsiasi strumento finanziario correlato a un ente creditizio o altro ente finanziario considerato importante per il sistema finanziario mondiale, come imprese di assicurazione, fornitori di infrastrutture di mercato e società di gestione patrimoniale operanti nell'Unione e emittenti sovrani;
(d)
ogni danno alle strutture fisiche di importanti emittenti finanziari, infrastrutture di mercato, sistemi di compensazione e regolamento o autorità competenti che possono influenzare in maniera negativa e significativa i mercati, in particolare quando tali danni derivano da disastri naturali o attacchi terroristici;
(e)
una perturbazione ai sistemi di pagamento o processi di regolamento, in particolare quando è legata a operazioni interbancarie, che causa o potrebbe causare significative disfunzioni o ritardi nei pagamenti o regolamenti all'interno dei sistemi di pagamento dell'Unione, specialmente quando questi possono condurre alla propagazione di stress finanziario o economico in un ente creditizio o altro ente finanziario considerato importante nel sistema finanziario mondiale come imprese di assicurazione, fornitori di infrastrutture di mercato e società di gestione patrimoniale o in uno Stato membro;
(f)
un brusco e significativo calo dell'offerta di una merce o un aumento della domanda di una merce, che perturba l'equilibrio fra domanda e offerta;
(g)
una posizione significativa in una determinata merce detenuta da una sola persona o da diverse persone che agiscono di concerto, in una o più sedi di negoziazione, tramite uno o più membri del mercato;
(h)
l'incapacità di una sede di negoziazione di esercitare i propri poteri di gestione delle posizioni a causa di un'interruzione della continuità operativa (business continuity event).
2. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, i criteri e i fattori che determinano l'appropriata riduzione di una posizione o esposizione sono i seguenti:
(a)
la natura del possessore della posizione, inclusi i produttori, i consumatori o l'ente finanziario;
(b)
la scadenza dello strumento finanziario;
(c)
la dimensione della posizione relativamente alla dimensione del mercato dei derivati su merci rilevante;
(d)
la dimensione della posizione relativamente alla dimensione del mercato per la merce sottostante;
(e)
la direzione della posizione (corta o lunga) e il delta o i range del delta;
(f)
lo scopo della posizione, in particolare se ha finalità di copertura o è detenuta per esposizione finanziaria;
(g)
l'esperienza del possessore della posizione nel detenere posizioni di una data dimensione, o effettuare o ricevere le consegne di una data merce;
(h)
le altre posizioni detenute dalla persona nel mercato sottostante o con diverse scadenze dello stesso derivato;
(i)
la liquidità del mercato e l'impatto della misura sugli altri partecipanti al mercato;
(j)
il metodo di consegna.
3. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, i criteri che specificano le situazioni in cui può insorgere un rischio di arbitraggio normativo sono i seguenti:
(a)
se il medesimo contratto è negoziato in una diversa sede di negoziazione o OTC;
(b)
se un contratto sostanzialmente equivalente è negoziato in una sede diversa o OTC (simile e interconnesso, ma non considerato parte della medesima posizione aperta fungibile);
(c)
gli effetti della decisione sul mercato della merce sottostante;
(d)
gli effetti della decisione sui mercati e sui partecipanti non soggetti ai poteri di gestione delle posizioni dell'ESMA; e
(e)
le probabili ripercussioni sul regolare funzionamento e sull'integrità dei mercati in assenza di azione da parte dell'ESMA.
4. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA applica i criteri e i fattori di cui al paragrafo 1 del presente articolo considerando se la misura prevista risponde all'omissione di intervento da parte di un'autorità competente o a un rischio aggiuntivo che l'autorità competente non è in grado di fronteggiare adeguatamente a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, lettera j) o o), della direttiva 2014/65/UE.
Ai fini del primo comma, si configura un'omissione di intervento da parte di un'autorità competente, se quest'ultima, sulla base dei poteri conferitile, dispone di sufficienti poteri di regolamentazione per fronteggiare appieno la minaccia al momento dell'evento, senza l'assistenza di nessun'altra autorità competente, ma non agisce.
Un'autorità competente è considerata non in grado di fronteggiare adeguatamente una minaccia quando uno o più dei fattori di cui all'articolo 45, paragrafo 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 si verificano nella giurisdizione di un'autorità competente e in una o più giurisdizioni aggiuntive.
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