Art. 20
Criteri e fattori da considerare ai fini dei poteri temporanei dell'ABE in materia di intervento sui prodotti
In vigore dal 18 mag 2016
Criteri e fattori da considerare ai fini dei poteri temporanei dell'ABE in materia di intervento sui prodotti
[Articolo 41(2) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ABE stabilisce la rilevanza di tutti i fattori e i criteri elencati al paragrafo 2, e tiene in considerazione tutti i fattori e criteri rilevanti nel determinare quando la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati depositi strutturati o depositi strutturati con determinate caratteristiche specifiche o una tipologia di attività finanziaria o pratica finanziaria fa insorgere un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione.
Ai fini del primo comma, l'ABE può determinare l'esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione sulla base di uno o più di tali fattori e criteri.
2. I fattori e i criteri che l'ABE deve valutare per determinare l'esistenza di un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione sono i seguenti:
(a)
il grado di complessità di un deposito strutturato o un tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria in relazione al tipo di clienti, valutato conformemente alla lettera c), coinvolto nell'attività o pratica finanziaria, tenuto conto in particolare:
—
del tipo di attività sottostanti o di riferimento e del grado di trasparenza delle attività sottostanti o di riferimento;
—
del grado di trasparenza dei costi e degli oneri connessi al deposito strutturato, all'attività finanziaria o alla pratica finanziaria e, in particolare, alla mancanza di trasparenza risultante da livelli multipli di costi e oneri;
—
della complessità del calcolo del rendimento, tenendo conto in particolare se il rendimento dipenda dal rendimento di uno o più attività sottostanti o di riferimento, a loro volta influenzato da altri fattori, o se esso dipenda non solo dai valori delle attività sottostanti o di riferimento alla data iniziale e di scadenza o di pagamento degli interessi, ma anche dai valori durante la vita del prodotto;
—
della natura e della portata dei rischi;
—
se il deposito strutturato o relativo servizio è abbinato ad altri prodotti o servizi; o
—
della complessità dei termini e delle condizioni;
(b)
l'entità delle potenziali conseguenze negative, considerando in particolare:
—
il valore nozionale di un'emissione di depositi strutturati;
—
il numero dei clienti, degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati;
—
la percentuale relativa del prodotto nei portafogli degli investitori;
—
la probabilità, entità e natura di ogni danno, incluso l'ammontare della perdita potenzialmente subita;
—
la durata prevista delle conseguenze negative;
—
il volume dell'emissione;
—
il numero degli enti interessati;
—
la crescita del mercato o delle vendite;
—
l'ammontare medio investito da ogni cliente nel deposito strutturato; o
—
il livello di copertura definito nella direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11);
(c)
la tipologia di clienti coinvolti in un'attività finanziaria o pratica finanziaria o a cui un deposito strutturato è commercializzato o venduto, considerando in particolare:
—
se il cliente è un cliente al dettaglio, un cliente professionale o una controparte qualificata;
—
le competenze e le abilità dei clienti, inclusi il livello di istruzione, l'esperienza con prodotti finanziari simili o con pratiche di vendita analoghe;
—
la situazione economica dei clienti, inclusi reddito e patrimonio;
—
gli obiettivi finanziari principali dei clienti, inclusi il risparmio per la pensione e il finanziamento dell'acquisto di un'abitazione;
—
se il prodotto o il servizio è venduto a clienti al di fuori del mercato di riferimento o se il mercato di riferimento non è stato adeguatamente identificato; o
—
l'ammissibilità alla copertura da parte di un sistema di garanzia dei depositi;
(d)
il grado di trasparenza di un deposito strutturato o di un tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria, considerando in particolare:
—
la tipologia e la trasparenza del sottostante;
—
i costi e gli oneri nascosti;
—
l'utilizzo di tecniche che attirano l'attenzione dei clienti ma non riflettono necessariamente l'idoneità o la qualità globale del prodotto o servizio;
—
il tipo e la trasparenza dei rischi;
—
l'utilizzo di nomi di prodotti o di terminologia o di altre informazioni che sono fuorvianti in quanto sottintendono caratteristiche del prodotto che non esistono; o
—
se è comunicata l'identità dei soggetti presso cui è costituito il deposito che potrebbero essere responsabili del deposito del cliente;
(e)
le particolari caratteristiche o componenti di un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, inclusa la leva incorporata, considerando in particolare:
—
l'effetto di leva inerente al prodotto;
—
l'effetto di leva dovuto ai finanziamenti; o
—
il fatto che il valore del sottostante non è più disponibile o affidabile;
(f)
l'esistenza e il grado di disparità tra il rendimento o il profitto previsto per gli investitori e il rischio di perdita in relazione al deposito strutturato, all'attività finanziaria o alla pratica finanziaria, considerando in particolare:
—
i costi di strutturazione di tale deposito strutturato, attività finanziaria o pratica finanziaria e altri costi;
—
la disparità in relazione al rischio trattenuto dall'emittente; o
—
il profilo di rischio/rendimento;
(g)
i costi e la facilità con cui gli investitori possono uscire da un deposito strutturato, considerando in particolare:
—
il fatto che il ritiro anticipato non è ammesso; o
—
qualsiasi altro ostacolo all'uscita;
(h)
la determinazione dei prezzi e dei costi associati di un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, considerando in particolare:
—
l'uso di oneri nascosti o secondari; o
—
gli oneri che non riflettono il livello del servizio fornito;
(i)
il grado di innovazione di un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, considerando in particolare:
—
il grado di innovazione correlato alla struttura di un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria, incluse l'incorporazione (embedding) e l'attivazione (triggering);
—
il grado di innovazione correlato al modello di distribuzione o alla lunghezza della catena di intermediazione;
—
la portata della diffusione dell'innovazione, incluso se il deposito strutturato, l'attività finanziaria o la pratica finanziaria sono innovativi per particolari categorie di clienti;
—
il fatto che l'innovazione determini effetto leva;
—
la mancanza di trasparenza del sottostante; o
—
l'esperienza pregressa di mercato con depositi strutturati o pratiche di vendita simili;
(j)
le pratiche di vendita associate a un deposito strutturato, considerando in particolare:
—
i canali di comunicazione e distribuzione utilizzati;
—
i materiali informativi, di commercializzazione o promozionali associati all'investimento;
—
gli scopi presunti dell'investimento; o
—
se la decisione di acquistare segue uno o due acquisti precedenti;
(k)
la situazione finanziaria ed economica dell'emittente di deposito strutturato, considerando in particolare:
—
la situazione finanziaria dell'emittente o di qualsiasi garante; o
—
la trasparenza della situazione economica dell'emittente o del garante;
(l)
se le informazioni riguardo a un deposito strutturato fornite dal produttore o dal distributore sono insufficienti o inattendibili, il che impedisce ai partecipanti al mercato ai quali è rivolto di prendere una decisione informata, tenendo conto della natura e della tipologia del deposito strutturato;
(m)
se un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria costituiscono un rischio elevato per l'esecuzione delle operazioni concluse dai partecipanti o dagli investitori nel mercato rilevante;
(n)
se un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rende l'economia dell'Unione vulnerabile a rischi;
(o)
se le caratteristiche di un deposito strutturato lo rendono particolarmente suscettibile all'utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare se tali caratteristiche potrebbero potenzialmente incoraggiare l'utilizzo dei depositi strutturati per:
—
frode o disonestà;
—
comportamenti scorretti o abuso delle informazioni in relazione al mercato finanziario;
—
ricettazione dei proventi di attività criminali;
—
finanziamento del terrorismo; o
—
facilitamento del riciclaggio di denaro;
(p)
se un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresentano un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati e delle loro infrastrutture;
(q)
se un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria potrebbero portare a una significativa e artificiale disparità tra i prezzi di un derivato e quelli del mercato sottostante;
(r)
se un deposito strutturato, un'attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresentano un elevato rischio di perturbazione per gli enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dell'Unione, considerando in particolare la strategia di copertura perseguita dagli enti finanziari in relazione all'emissione del deposito strutturato, inclusi gli errori nella determinazione del prezzo della garanzia del capitale alla scadenza o i rischi di reputazione creati dal deposito strutturato, dalla pratica o dall'attività per gli enti finanziari;
(s)
la rilevanza della distribuzione di un deposito strutturato come fonte di finanziamento per gli enti finanziari;
(t)
se un deposito strutturato, una pratica finanziaria o un'attività finanziaria rappresenta rischi particolari per l'infrastruttura del mercato o dei sistemi di pagamento; o
(u)
se un deposito strutturato, una pratica finanziaria o un'attività finanziaria potrebbe minare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario.
Storico versioni
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