Art. 21.tit_1

Criteri e fattori che le autorità competenti devono tenere in considerazione ai fini dei poteri di intervento sui prodotti

In vigore dal 18 mag 2016
[Articolo 42(2) del regolamento (UE) n. 600/2014]
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:567:oj#art-21.tit_1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo