Art. 18
Obblighi di pubblicazione per la compressione del portafoglio
In vigore dal 18 mag 2016
Obblighi di pubblicazione per la compressione del portafoglio
[Articolo 31(4) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 le imprese di investimento e i gestori di un mercato rendono pubbliche tramite un APA le seguenti informazioni per ciascun ciclo di compressione del portafoglio:
(a)
l'elenco dei derivati presentati per l'inclusione nella compressione del portafoglio,
(b)
l'elenco dei derivati che sostituiscono i derivati estinti,
(c)
l'elenco dei derivati modificati o estinti in conseguenza della compressione del portafoglio,
(d)
il numero dei derivati e il loro valore espresso in termini di importo nozionale.
Le informazioni di cui al primo comma sono disaggregate per tipo di derivato e valuta.
2. Le imprese di investimento e i gestori di un mercato rendono pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1 tanto più in tempo reale quanto è tecnicamente possibile e non oltre la fine del giorno lavorativo successivo a quello in cui la proposta di compressione diventa giuridicamente vincolante in conformità all'accordo di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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