Art. 23

Disposizioni transitorie

In vigore dal 18 mag 2016
Disposizioni transitorie 1.   In deroga all', paragrafo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla sua data di applicazione, le autorità competenti effettuano valutazioni della liquidità e pubblicano i risultati di tali valutazioni immediatamente dopo il loro completamento secondo il seguente calendario: (a) quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione precede di almeno dieci settimane la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti pubblicano i risultati delle valutazioni al più tardi quattro settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; (b) quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione cade nel periodo che ha inizio dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude il giorno precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti pubblicano i risultati delle valutazioni entro la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014. 2.   Le valutazioni di cui al paragrafo 1 si svolgono come segue: (a) quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione precede di almeno 16 settimane la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le valutazioni si basano sui dati disponibili per un periodo di riferimento di 40 settimane avente inizio 52 settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014; (b) quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione cade nel periodo che ha inizio 16 settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le valutazioni si basano sui dati disponibili per le prime quattro settimane di negoziazione dello strumento finanziario; (c) quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione cade nel periodo che ha inizio dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude il giorno precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le valutazioni si basano sulle negoziazioni passate degli strumenti finanziari o di altri strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. 3.   Le autorità competenti, i gestori di un mercato e le imprese di investimento, comprese quelle che gestiscono una sede di negoziazione, si avvalgono delle informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1, ai fini dell', paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, fino al 1o aprile dell'anno successivo alla data di applicazione del predetto regolamento. 4.   Durante il periodo di cui al paragrafo 3, le autorità competenti assicurano quanto segue per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 2, lettere b) e c): (a) che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 continuino ad essere adeguate ai fini dell', paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014; (b) che le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 siano aggiornate sulla base di un più lungo periodo di negoziazione e un numero più ampio di negoziazioni passate, se necessario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:567:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni transitorie (Art. 23 Regolamento (UE) 2017/567) — Testo vigente | Portale Normativo