Art. 15
Ordini che superano notevolmente le dimensioni normali
In vigore dal 18 mag 2016
Ordini che superano notevolmente le dimensioni normali
[(2) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, il numero o il volume degli ordini è considerato notevolmente superiore alle dimensioni normali se un internalizzatore sistematico non può eseguire tale numero o tale volume di ordini senza esporsi a rischi indebiti.
2. Le imprese di investimento che operano in qualità di internalizzatori sistematici stabiliscono anticipatamente e in modo obiettivo e coerente con la loro politica di gestione dei rischi e le relative procedure di cui all' del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (9) quando il numero o il volume degli ordini richiesti dai clienti sono considerati tali da esporre l'impresa a rischi indebiti.
3. Ai fini del paragrafo 2, un internalizzatore sistematico stabilisce, mantiene e implementa, come parte della propria politica e delle proprie procedure di gestione del rischio, una politica volta ad identificare il numero o il volume degli ordini che può eseguire senza esporsi a rischi indebiti, tenendo conto sia del capitale di cui l'impresa dispone per coprire il rischio per quel tipo di negoziazione che delle condizioni prevalenti nel mercato.
4. A norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, la politica di cui al paragrafo 3 non è discriminatoria nei confronti dei clienti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:567:oj#art-15