Art. 14

Esecuzione degli ordini da parte degli internalizzatori sistematici

In vigore dal 18 mag 2016
Esecuzione degli ordini da parte degli internalizzatori sistematici [(1), 15(2) e 15(3) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   Ai fini dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, si considera che esistono condizioni di mercato eccezionali se il fatto di imporre ad un internalizzatore sistematico l'obbligo di fornire ai clienti quotazioni irrevocabili sarebbe in contrasto con una prudente gestione del rischio e in particolare se: (a) la sede di negoziazione dove lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione o il mercato più rilevante in termini di liquidità sospende la negoziazione di quello strumento finanziario in conformità all'articolo 48, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE; (b) la sede di negoziazione dove lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione o il mercato più rilevante in termini di liquidità permette la sospensione degli obblighi di market making; (c) nel caso di un fondo indicizzato quotato, non è disponibile un prezzo di mercato attendibile per un numero significativo di strumenti sottostanti l'ETF o l'indice; (d) un'autorità competente proibisce le vendite allo scoperto di tale strumento finanziario in conformità all' del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). 2.   Ai fini dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, un internalizzatore sistematico può aggiornare le proprie quotazioni in qualsiasi momento, a condizione che le quotazioni aggiornate siano sempre la conseguenza di, e coerenti con, le vere intenzioni dell'internalizzatore sistematico di negoziare con i propri clienti in modo non discriminatorio. 3.   Ai fini dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, si considera che un prezzo rientra in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a) il prezzo si trova tra le quotazioni di acquisto e vendita dell'internalizzatore sistematico; (b) le quotazioni di cui alla lettera a) riflettono le condizioni prevalenti nel mercato dello strumento finanziario in questione in conformità con l', paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 600/2014. 4.   Ai fini dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'esecuzione in più titoli è considerata far parte di un'unica operazione se sono soddisfatti i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/587. 5.   Ai fini dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, un ordine è considerato soggetto a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato se sono soddisfatti i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/587.
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