Art. 12

Obbligo per gli internalizzatori sistematici di pubblicare le quotazioni in modo regolare e continuo durante il normale orario di negoziazione

In vigore dal 18 mag 2016
Obbligo per gli internalizzatori sistematici di pubblicare le quotazioni in modo regolare e continuo durante il normale orario di negoziazione [(1) del regolamento (UE) n. 600/2014] Ai fini dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, si considera che un internalizzatore sistematico rende pubbliche le proprie quotazioni in modo regolare e continuo durante il normale orario di negoziazione solo se tali quotazioni sono disponibili in qualsiasi momento durante l'orario stabilito e comunicato in anticipo come orario normale di negoziazione dall'internalizzatore sistematico.
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Obbligo per gli internalizzatori sistematici di pubblicare le quotazioni in modo regolare e continuo durante il normale orario di negoziazione (Art. 12 Regolamento (UE) 2017/567) — Testo vigente | Portale Normativo