Art. 11

Obbligo di trasparenza

In vigore dal 18 mag 2016
Obbligo di trasparenza [(1), 15(1) e 18(8) del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   I gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici comunicano il prezzo e gli altri termini e condizioni per la fornitura dei dati di mercato in un modo facilmente accessibile al pubblico. 2.   Tale comunicazione include i seguenti elementi: (a) listini prezzi correnti, comprendenti: — commissioni per utilizzo del display; — commissioni non relative al display; — politica degli sconti; — commissioni associate alle condizioni di licenza; — commissioni per i dati di mercato pre e post-negoziazione; — commissioni per altre parti di informazioni, incluse quelle richieste ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione (5); — altri termini e condizioni contrattuali riguardanti il listino prezzi corrente; (b) comunicazione dei cambiamenti futuri dei prezzi con anticipo di almeno 90 giorni; (c) informazioni sui contenuti dei dati di mercato, inclusi: i) il numero degli strumenti coperti; ii) il controvalore degli scambi totali relativi agli strumenti coperti; iii) il rapporto tra i dati di mercato pre- e post-negoziazione; iv) informazioni su altri dati forniti in aggiunta ai dati di mercato; v) la data dell'ultimo adattamento della commissione associata alle condizioni di licenza per i dati di mercato forniti; (d) ricavi ottenuti dalla messa a disposizione dei dati di mercato e la proporzione di tali ricavi rispetto ai ricavi totali del gestore del mercato, dell'impresa di investimento che gestisce la sede di negoziazione o dell'internalizzatore sistematico; (e) informazioni sul processo di determinazione del prezzo, incluse le metodologie di contabilità dei costi utilizzate e i principi specifici secondo i quali sono assegnati i costi congiunti diretti e variabili e i costi congiunti fissi sono ripartiti fra la produzione e la diffusione dei dati di mercato e altri servizi forniti dai gestori di un mercato, dalle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione o dagli internalizzatori sistematici.
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Obbligo di trasparenza (Art. 11 Regolamento (UE) 2017/567) — Testo vigente | Portale Normativo