Art. 11
Obbligo di trasparenza
In vigore dal 18 mag 2016
Obbligo di trasparenza
[(1), 15(1) e 18(8) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. I gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici comunicano il prezzo e gli altri termini e condizioni per la fornitura dei dati di mercato in un modo facilmente accessibile al pubblico.
2. Tale comunicazione include i seguenti elementi:
(a)
listini prezzi correnti, comprendenti:
—
commissioni per utilizzo del display;
—
commissioni non relative al display;
—
politica degli sconti;
—
commissioni associate alle condizioni di licenza;
—
commissioni per i dati di mercato pre e post-negoziazione;
—
commissioni per altre parti di informazioni, incluse quelle richieste ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione (5);
—
altri termini e condizioni contrattuali riguardanti il listino prezzi corrente;
(b)
comunicazione dei cambiamenti futuri dei prezzi con anticipo di almeno 90 giorni;
(c)
informazioni sui contenuti dei dati di mercato, inclusi:
i)
il numero degli strumenti coperti;
ii)
il controvalore degli scambi totali relativi agli strumenti coperti;
iii)
il rapporto tra i dati di mercato pre- e post-negoziazione;
iv)
informazioni su altri dati forniti in aggiunta ai dati di mercato;
v)
la data dell'ultimo adattamento della commissione associata alle condizioni di licenza per i dati di mercato forniti;
(d)
ricavi ottenuti dalla messa a disposizione dei dati di mercato e la proporzione di tali ricavi rispetto ai ricavi totali del gestore del mercato, dell'impresa di investimento che gestisce la sede di negoziazione o dell'internalizzatore sistematico;
(e)
informazioni sul processo di determinazione del prezzo, incluse le metodologie di contabilità dei costi utilizzate e i principi specifici secondo i quali sono assegnati i costi congiunti diretti e variabili e i costi congiunti fissi sono ripartiti fra la produzione e la diffusione dei dati di mercato e altri servizi forniti dai gestori di un mercato, dalle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione o dagli internalizzatori sistematici.
Storico versioni
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